Cassazione Penale, Ordinanza n. 10619/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per estorsione resta ferma, poiché la Cassazione non ha accolto alcuna doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di estorsione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione fosse illogica perché fondata su una diversa lettura dei dati processuali, su una ricostruzione storica alternativa dei fatti e su un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e priva di vizi logici, avendo il giudice di appello spiegato le ragioni dell'attendibilità della persona offesa e della sussistenza del reato.
Norme richiamate
Il richiamo è implicito nella contestazione del delitto di estorsione; la Corte conferma che la responsabilità per il reato era stata affermata in appello sulla base di motivazione ritenuta congrua.
È richiamato solo in via implicita dal riferimento ai motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali censure non possono tradursi in una rivalutazione del merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, né sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se evidenzia un reale deficit logico-argomentativo della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove o contestarne l'attendibilità in chiave sostitutiva.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni dell'attendibilità della persona offesa e della responsabilità dell'imputato, la doglianza che miri soltanto a sostituire una diversa valutazione del compendio istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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