Cassazione Penale, Ordinanza n. 04023/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto pluriaggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali richiamando gli artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e 624, 625, comma 1, n. 2 c.p., contestando la tenuta della motivazione e la valutazione della prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e alla disciplina del giudizio di comparazione ex artt. 69 e 133 c.p., censurando il mancato riconoscimento di una più favorevole valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano doglianze già svolte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, e che comunque la motivazione di merito era congrua, fondandosi sulla presenza dell'imputato all'atto della verifica, sull'esistenza di un contratto di affitto stipulato con i proprietari e sulla prosecuzione della fruizione dell'energia senza valido contratto dopo la risoluzione di quello precedente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione discrezionale di equivalenza operata dai giudici di merito, essendo sorretta da motivazione non illogica né arbitraria.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che la censura non si confronta specificamente con la motivazione di merito.
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri decisori sull'accertamento del fatto; la Corte reputa il motivo non specifico e non decisivo in cassazione.
Richiamato per contestare la soglia di prova della condanna; la Corte ritiene la doglianza reiterativa e priva di specificità.
Richiamato per lamentare vizi della motivazione; la Corte esclude la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norma incriminatrice del furto contestato all'imputato.
Richiamato quale aggravante del furto contestato; la sentenza parla di furto pluriaggravato.
La Corte precisa che il vizio censurabile è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, e che nel caso concreto tale vizio non sussiste.
Richiamato con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ritiene legittima la valutazione di equivalenza compiuta dai giudici di merito.
Richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte afferma che tale apprezzamento è discrezionale e insindacabile se adeguatamente motivato.
Richiamato come criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione delle circostanze; la Corte conferma la congruità della motivazione di merito.
Applicato nella parte finale per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili motivi che si limitino a riproporre, senza specifica confutazione, le medesime censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito; tali doglianze sono non specifiche e solo apparenti.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede un effettivo contrasto logico tra la motivazione della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di letture del fatto.
- Quando la sentenza di merito, specie in doppia conforme, si fonda su plurimi elementi convergenti e il ricorso non deduce in modo specifico travisamenti della prova, la censura è inammissibile.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, inclusa la valutazione sulle attenuanti generiche, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sorretto da motivazione mancante, illogica o arbitraria.
- La motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze può ritenersi sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi valorizzati dal giudice per ritenere la soluzione più adeguata al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →