Cassazione Penale, Ordinanza n. 13480/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda tre ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di tre imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Messina del 30/06/2025. Per uno degli imputati, il ricorso censurava la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che la proposta di concordato validata dalla Corte di merito non comportasse una rinuncia espressa ai motivi di ricorso diversi da quelli sulla pena; la Corte di cassazione rileva invece che il parere favorevole della Procura generale era condizionato a tale rinuncia, poi effettivamente manifestata dal difensore con PEC, in coerenza con la procura speciale conferita. Per gli altri due imputati, i ricorsi riproponevano questioni già affrontate e disattese nei gradi di merito: la configurabilità concorrente dei reati ex artt. 336 e 337 c.p., la sussistenza degli elementi del reato di danneggiamento, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e la conferma della recidiva. La Corte ritiene che tali censure siano inammissibili perché non consentite in sede di legittimità, essendo dirette a una nuova rivalutazione di questioni già decise con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e priva di travisamenti o manifeste incongruenze logiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per la posizione definita con concordato ex art. 599-bis c.p.p. ha escluso che vi fosse spazio per ulteriori motivi diversi da quelli attinenti alla pena, perché la rinuncia ai motivi extra-pena era espressamente prevista e poi formalmente prestata dal difensore; per le altre posizioni ha ritenuto che i motivi fossero meri tentativi di riesame del merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente e immune da vizi denunciabili in cassazione. Conseguentemente, per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato in appello presuppone, per sua struttura, la rinuncia ai motivi di ricorso diversi da quelli attinenti alla pena; ove la rinuncia sia stata validamente prestata in coerenza con la procura speciale e con il patto processuale, non possono essere coltivate censure ulteriori in sede di legittimità.
Richiamato come uno dei reati ritenuti concorrenti e già correttamente ravvisati dal giudice di merito.
Richiamato come uno dei reati ritenuti concorrenti e già correttamente ravvisati dal giudice di merito.
Richiamato ai fini della doglianza difensiva sul mancato riconoscimento dell'attenuante, disattesa dai giudici di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè le statuizioni consequenziali previste per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che mirano a una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e priva di travisamenti o manifeste illogicità.
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la validità dell'accordo processuale postula la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli sulla pena; una volta prestata tale rinuncia, non è consentito riproporre in cassazione censure estranee al trattamento sanzionatorio.
- Quando i giudici di merito abbiano già esaminato specificamente la configurabilità dei reati contestati, l'esistenza di circostanze attenuanti e la recidiva, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove o degli stessi fatti senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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