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Ordinanza

Ordinanza n. 490/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 20 ottobre 2025, n. Registro Ufficiale 0058551 (allegata al n. 1 della produzione documentale) reso dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Paiato Elena nata il 01/08/1984 ad Alghero (SS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18502 del 09/05/2024, come citata in premessa, è rigettata.”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202514812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento dell'attestato formativo denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato in Spagna dall'Università San Jorge - Gruppo San Valero in collaborazione con soggetti privati, nonché il presupposto parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli ulteriori atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente ha contestato, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'illegittimità del diniego fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e spagnolo, senza adeguata considerazione della possibilità di imporre misure compensative e dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo estero e l'esperienza professionale dell'interessata. Ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, mentre ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi dovesse essere rigorosa, in ragione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, sul rafforzamento del mercato interno e sulla circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il diniego rischiava di compromettere la supplenza su posto di sostegno per la quale la ricorrente era stata convocata fino all'8 giugno 2026. La domanda cautelare è stata quindi accolta e il provvedimento di rigetto è stato sospeso fino alla cessazione del contratto di lavoro per cui l'interessata è stata convocata. Il TAR ha disposto la fissazione separata dell'udienza di merito, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente, e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti per la tutela cautelare, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora; il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato con misura temporalmente delimitata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza cautelare non definisce specificamente la relativa censura.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento non può fondarsi in modo apodittico sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia stata già superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria applicabile alla fattispecie.
  • Le divergenze tra i programmi formativi dell'ordinamento di origine e di quello nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere fronteggiate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, sicché la loro mera esistenza non giustifica automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • In sede cautelare, il rischio concreto di perdita o compromissione di un incarico di supplenza su posto di sostegno costituisce elemento idoneo a integrare il periculum in mora, quando il diniego del riconoscimento incida direttamente sulla possibilità di svolgere l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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