Cassazione Penale, Sentenza n. 29350/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di occultamento di documentazione contabile (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). I motivi di ricorso denunciavano: 1) manifesta illogicità della motivazione e carenza di prova circa la presenza della documentazione in possesso dell'imputato, rilevando che il commercialista non era stato escusso, che le scritture sarebbero state tenute dal fratello e distrutte nel 2011, e che le scritture non erano dunque riconducibili a lui; 2) estinzione per prescrizione del reato, sostenendo che la consumazione sarebbe avvenuta già nel febbraio-marzo 2011 (all'atto della richiesta), o comunque che il termine prescrizionale era decorso anche se si assumesse la consumazione al 31 ottobre 2013.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico e manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti: non risultano elementi probatori che dimostrino la distruzione o la dispersione della documentazione per cause non imputabili al ricorrente, il presunto testimone non ha precisato quali documenti sarebbero stati distrutti e la versione difensiva si limitava ad asserzioni non dimostrate. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il reato di occultamento della documentazione contabile ha natura permanente e si consuma con la conclusione dell'accertamento; pertanto la consumazione è stata individuata nel termine dell'ispezione (31 ottobre 2013) e il termine prescrizionale decennale, al netto delle sospensioni indicate, non era decorso alla data della sentenza. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di occultamento della documentazione contabile è qualificato come reato permanente: la condotta penalmente rilevante si protrae fino alla conclusione dell'accertamento fiscale, che va individuata come momento consumativo ai fini della prescrizione. Inoltre la normativa tributaria impone obblighi di tenuta e esibizione delle scritture al titolare dell'impresa, dunque la delega a un professionista non esclude responsabilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato nel contesto della requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; citato per rendere formale la conclusione del PM che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Articoli del codice penale richiamati per il calcolo del termine prescrizionale: la Corte ha computato il termine prescrizionale applicabile (decennale nella specifica ricostruzione) secondo le norme generali sulla prescrizione e sulle interruzioni/sospensioni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato insieme agli artt. 157 e 161 c.p. per la determinazione del termine di prescrizione specifico del reato tributario contestato e per la sua durata nel caso concreto.
Norma invocata per disporre, in caso di declaratoria di inammissibilità, l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano le condizioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità dell'autore del ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa e dunque ha applicato la sanzione prevista.
Massime di principio
- Il delitto di occultamento della documentazione contabile (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) è considerato reato permanente: la consumazione si realizza con la conclusione dell'accertamento fiscale, quindi il dies a quo per la prescrizione decorre dalla conclusione dell'ispezione e non dalla richiesta iniziale di documenti.
- La mera affermazione difensiva circa la distruzione o dispersione dei documenti ad opera di terzi non è sufficiente; è richiesta prova specifica e circostanziata per escludere la responsabilità dell'imputato.
- La delega ad un commercialista non esime il titolare dell'impresa dall'obbligo di conservazione ed esibizione delle scritture: la normativa tributaria e la giurisprudenza riconoscono la responsabilità del titolare.
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre formulare motivi specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o non specifiche espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli effetti delle norme sul computo (termini legali, sospensioni e rinvii), pertanto è essenziale verificare eventuali sospensioni del termine prescrizionale derivanti da rinvii e altre cause procedurali.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'onere delle spese e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale.
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