Cassazione Penale, Sentenza n. 27915/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato raggiunto da misura cautelare per una condotta di presunta tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori. Il G.i.p. aveva applicato la custodia in carcere; il tribunale del riesame ha poi sostituito la custodia con gli arresti domiciliari, confermando però la gravità indiziaria per il tentativo di estorsione aggravata. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contestava: 1) l'idoneità e l'univocità degli atti, sostenendo che si trattasse di un tentativo inidoneo o di reato impossibile, per la natura goffa e autoespositiva della condotta, la mancanza di una reale capacità intimidatoria e la pronta reazione delle persone offese; 2) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, deducendo che il giudice di merito si fosse fondato solo sul contesto territoriale e sull'uso del termine "pizzo", senza verificare un effettivo potere intimidatorio riconducibile a un sodalizio mafioso; 3) la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo la riqualificazione in truffa vessatoria anziché in tentata estorsione, perché il male prospettato sarebbe stato frutto di millanteria o di un falso riferimento a mandanti terzi; 4) la mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, denunciando l'assenza di attuali pericoli di inquinamento probatorio e reiterazione, nonché il mancato confronto con misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. In particolare, ha affermato che la condotta descritta integra atti idonei e univocamente diretti alla tentata estorsione, poiché la richiesta di "pizzo" e il riferimento a un "regalo di Natale" esprimono chiaramente una pretesa estorsiva; ha escluso la riqualificazione in truffa vessatoria, ritenendo che il male prospettato fosse comunque presentato come realizzabile dall'agente o dalla sfera a lui riconducibile, anche se il soggetto avesse millantato un mandato altrui; ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la valutazione della circostanza aggravante del metodo mafioso, valorizzando il lessico utilizzato e il contesto territoriale di forte presenza mafiosa; ha infine confermato la correttezza della motivazione cautelare, richiamando la doppia presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso e affermando che il decorso di tempo tra fatto e misura non era, da solo, idoneo a vincere la presunzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, ma la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità non può essere rivalutato il merito della ricostruzione fattuale se non nei limiti della violazione di legge o della motivazione mancante/manifesta illogicità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
consente il controllo di legittimità solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, non per una diversa lettura delle prove.
i gravi indizi di colpevolezza possono essere censurati in cassazione solo per violazione di legge o vizi motivazionali estremi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistenti gli indizi della tentata estorsione aggravata.
le esigenze cautelari devono essere sorrette da elementi concreti e attuali; tuttavia, nel caso di specie, la presunzione cautelare ha limitato l'onere motivazionale del giudice sulle ragioni del pericolo.
la Corte ha applicato la doppia presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso, salvo prova contraria.
art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p.
la doppia presunzione opera anche per il tentativo di delitto aggravato dal metodo mafioso; il giudice deve motivare soprattutto sulle eventuali ragioni di esclusione della cautela massima.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
viene richiamato per il reato impossibile; la Corte esclude che ricorrano gli estremi di una inidoneità assoluta e strutturale degli atti.
disciplina il tentativo; la Corte ribadisce che gli atti sono punibili se ex ante idonei e univocamente diretti alla consumazione.
norma base dell'estorsione: il male prospettato deve essere collegato all'agente o alla sfera a lui riconducibile; nel caso concreto la condotta è stata ricondotta a tentata estorsione.
richiamato come termine di raffronto per la truffa vessatoria; la Corte esclude che la condotta, pur eventualmente millantatoria, si sposti nel paradigma truffaldino quando il male è prospettato come realizzabile dall'agente.
la circostanza aggravante del metodo mafioso è configurabile anche per soggetti estranei ad associazioni mafiose, quando la condotta richiami il potere intimidatorio mafioso; nel caso concreto è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- In tema di tentativo di estorsione, l'idoneità degli atti va valutata ex ante e in concreto: sono punibili gli atti che, secondo comune esperienza, appaiono capaci di ledere il bene giuridico tutelato, anche se il destinatario reagisce immediatamente e il progetto criminoso non giunge a consumazione.
- L'univocità degli atti può desumersi non solo dall'atto in sé, ma anche dal contesto e dalle espressioni utilizzate; formule chiaramente evocative di una richiesta estorsiva, come il riferimento al "pizzo", rivelano la direzione non equivoca della condotta.
- La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria non dipende dalla reale esistenza del pericolo prospettato, ma dal fatto che il male sia presentato come realizzabile dall'agente o dalla sua sfera di influenza; la mera millanteria non esclude l'estorsione se il pericolo viene comunque attribuito all'autore.
- L'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche in assenza di appartenenza del soggetto a un clan, quando la condotta richiami il potere intimidatorio mafioso in modo idoneo a evocare assoggettamento, specie in territori con notoria presenza mafiosa.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova né l'attendibilità delle fonti, ma controlla solo la presenza di una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può operare anche per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso; in tal caso il giudice deve confrontarsi soprattutto con eventuali elementi che possano vincere la presunzione, non essendo necessaria una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni misura meno grave se la misura applicata è già il risultato di una valutazione di adeguatezza.
- Il decorso di tempo tra fatto e applicazione della misura cautelare, da solo, non basta a escludere le esigenze cautelari, specialmente quando non sia particolarmente ampio e non sia accompagnato da altri elementi idonei a neutralizzare il pericolo di reiterazione.
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