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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22686/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la richiesta di differimento dell'udienza, rilevandosi che la stessa si svolgeva senza la necessaria partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 611 c.p.p. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri e per guida senza patente. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché essenzialmente fattuali e comunque manifestamente infondate, richiamando il principio secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'udienza si celebra senza la necessaria partecipazione delle parti, sicché non può accogliersi la richiesta di differimento.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente evocata dal motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali relativi al trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analiticamente confrontarsi con tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Una motivazione congrua e priva di evidenti illogicità resiste al controllo di legittimità sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche.
  • In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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