Cassazione Civile, Ordinanza n. 26993/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fondi confinanti. In origine una parte chiedeva il ripristino di un fosso di scolo, dell'originaria quota del terreno, della recinzione metallica e la rimozione di materiali; la controparte proponeva domande riconvenzionali per la rimozione di manufatti asseritamente posti in violazione delle distanze, per la cessazione di attività insalubre e per la chiusura di vedute. Dopo un primo giudizio di cassazione, che aveva censurato l'applicazione della distanza di 10 metri invece di quella di 5 metri prevista dalla normativa locale, la Corte di rinvio ha ordinato l'arretramento del manufatto sino al rispetto della distanza minima di 5 metri dal confine. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione del principio iura novit curia e delle norme processuali, per avere il giudice di merito deciso sulla base di estratti del regolamento locale senza acquisirne il testo integrale; 2) violazione delle preleggi e del piano delle regole, per omessa considerazione della possibilità di costruire anche a distanza inferiore o in aderenza; 3) violazione del giudicato e delle norme sulle distanze, per erronea interpretazione della clausola locale che, secondo i ricorrenti, consentirebbe la deroga alla distanza minima anche senza aderenza; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte considerato che il fabbricato fronteggiava solo in minima parte quello della controparte; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a favore dei ricorrenti, che avevano ottenuto la precedente cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, chiarendo che il giudice di merito deve conoscere e applicare le norme locali integrative delle distanze senza necessità di acquisizione istruttoria del testo dall'ente, e che la disposizione locale, per il suo tenore letterale e per il necessario rispetto del principio generale della distanza di 5 metri, consente la deroga solo quando la costruzione sia in aderenza a una parete cieca preesistente posta sul confine. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: l'arretramento era stato disposto per violazione della distanza dal confine, non per il fronteggiamento tra edifici. Ha reputato il quinto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, ricordando che le spese vanno regolate unitariamente in base all'esito complessivo della lite e che i ricorrenti, essendo soccombenti, non avevano interesse a censurare la mancata liquidazione in loro favore delle spese di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato tra le norme dedotte, senza specifica autonoma statuizione diversa dalla conferma dell'applicazione del principio iura novit curia
richiamato tra le norme dedotte, senza specifica autonoma statuizione
richiamato tra le norme dedotte, senza specifica autonoma statuizione
richiamato tra le norme dedotte, senza specifica autonoma statuizione
richiamato tra le norme dedotte, senza specifica autonoma statuizione
richiamato con riferimento al giudicato, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione delle censure per violazione di legge invocata dai ricorrenti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la ratio
art. 12 delle Preleggi
richiamato dai ricorrenti nella denuncia di errata interpretazione della normativa locale
art. 8.7 del piano delle regole del Piano Generale Territoriale
"E’ ammessa la costruzione a distanza inferiore a 5 metri e in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete, senza finestre, già posta a confine"
la disposizione va letta nel senso che la deroga alla distanza minima opera solo se coesistono entrambe le condizioni della costruzione a distanza inferiore a 5 metri e dell'aderenza; non consente una costruzione liberamente derogatoria senza aderenza
richiamato dai ricorrenti in relazione alle distanze tra costruzioni e confini
il motivo è inammissibile perché non attacca la reale ragione della decisione
le spese seguono la soccombenza e vanno regolate unitariamente con riguardo all'esito complessivo della lite
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto, al presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
richiamati nel principio sulle correzioni di errori materiali, procedimento di natura sostanzialmente amministrativa che non comporta soccombenza
richiamato con riferimento alla fase sospensiva/incidentale, le cui spese sono state incluse nella correzione dell'errore materiale
Massime di principio
- Nel giudizio sulle distanze tra costruzioni e confini, il giudice di merito deve applicare anche le norme regolamentari locali integrative della disciplina codicistica, potendo acquisirne la conoscenza con qualunque mezzo lecito, senza che sia necessario un formale ordine di esibizione o una richiesta istruttoria all'ente locale.
- Quando la norma locale prevede la possibilità di costruire a distanza inferiore rispetto alla distanza minima generale solo in presenza di una certa condizione e usa una congiunzione cumulativa, la deroga è consentita solo se tutte le condizioni previste coesistono; l'interpretazione che svuoti di significato la regola generale va preferita in quanto incompatibile con la ratio della disposizione.
- L'impugnazione per vizio di motivazione o per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le spese processuali vanno regolate in modo unitario con riferimento all'esito complessivo della lite, non frammentandole artificialmente per singoli gradi o fasi, salvo diversa disciplina specifica.
- Nel procedimento di correzione di errori materiali, non essendovi una vera soccombenza, non può farsi luogo alla liquidazione delle spese del procedimento stesso.
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