Cassazione Penale, Sentenza n. 00140/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Seconda Sezione n. 3696/2024 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna (che aveva dichiarato la prescrizione del reato previsto dall'art. 393 c.p.). La difesa ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non si chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio, ma si deduceva l'assenza di un elemento costitutivo del reato (la minaccia), sicché il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere e non pronunciare prescrizione. Con il ricorso straordinario si denunciava un presunto "errore di fatto" nella pronuncia della Seconda Sezione, consistente nella percezione errata dell'oggetto del gravame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso straordinario ritenendolo infondato. Ha stabilito che la pronuncia impugnata non è incorsa in un errore percettivo (errore di fatto) ma ha effettivamente compreso la tesi della ricorrente e l'ha respinta con valutazione motivata; al più si configura un vizio di motivazione o un errore di giudizio, che non rientra nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è esperibile soltanto per correggere errori materiali o errori di fatto (errore percettivo) nelle decisioni di legittimità; non è previsto per sindacare valutazioni di merito o errori di giudizio risultanti da motivazioni critiche.
Il reato impugnato richiede la sussistenza di un elemento costitutivo (la minaccia); la Corte ha ritenuto che l'accertamento circa l'assenza di tale elemento implicherebbe comunque una verifica sulla correttezza della motivazione e una rivalutazione del compendio probatorio, non una mera constatazione di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo quando sussista un errore percettivo o materiale nella lettura degli atti della decisione di legittimità, non per contestare valutazioni critiche o motivazioni che implicano giudizio.
- Se la censura richiede la rivalutazione del compendio probatorio o della correttezza della motivazione, la via dell'art. 625-bis è inammissibile: quella censura appartiene al sindacato di merito non risolvibile con un mero accertamento formale.
- Per ottenere accoglimento con il rimedio straordinario è necessario dimostrare che l'errore sia manifesto e riconducibile a svista o equivoco nella percezione degli atti, e che la decisione sarebbe inevitabilmente diversa senza tale errore.
- Quando si deduce l'assenza di un elemento costitutivo del reato (es. la minaccia), occorre dimostrare che tale assenza emerge in modo evidente ed incontestabile dagli atti, evitando di impostare il ricorso come una semplice critica della motivazione o come richiesta di riconsiderazione delle prove.
- La condanna alle spese è probabile in caso di rigetto del ricorso straordinario poiché il rimedio è concepito in via eccezionale e il suo abuso o uso improprio viene sanzionato.
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