Cassazione Civile, Ordinanza n. 12957/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall’ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dall’ente gestore nei confronti dell’occupante. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza o illegittimità del provvedimento sostenendo, in sintesi, che: il decreto fosse nullo perché privo di sottoscrizione; ella non fosse occupante abusiva ma legittima assegnataria, essendo subentrata nella locazione in quanto convivente con i nonni assegnatari; il nucleo familiare si fosse ampliato sotto la vigenza della normativa regionale più favorevole; l’eventuale acquisto di un locale commerciale non rilevasse ai fini dei requisiti reddituali; il provvedimento di rilascio fosse carente di motivazione. In cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione della normativa regionale sul subentro e sull’ampliamento del nucleo familiare; violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere della prova, perché l’ente avrebbe riconosciuto la qualifica di assegnataria; nullità del provvedimento per difetto di motivazione; erronea interpretazione dell’art. 12 della legge regionale Lazio n. 12/1999, che secondo la ricorrente andrebbe letto estensivamente in coordinamento con l’art. 11.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha ribadito che, in materia di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo legittimante la detenzione dell’alloggio è l’assegnazione espressa; alla morte dell’assegnatario l’assegnazione cessa e l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente. Il subentro dei familiari non opera automaticamente, ma richiede la verifica dei requisiti legali previsti dalla normativa vigente al momento del decesso e una specifica disciplina non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La Corte ha inoltre evidenziato che i motivi di ricorso erano formulati in modo generico, sollecitavano una rivalutazione di fatti e documenti non correttamente riportati o localizzati negli atti, e non coglievano la ratio delle decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, l.r. Lazio n. 12/1999
Individua i componenti del nucleo familiare rilevanti ai fini dell’assegnazione e del successivo subentro; la disciplina va applicata secondo la normativa vigente al momento del decesso dell’assegnatario.
art. 12, l.r. Lazio n. 12/1999
Prevede il subentro nell’assegnazione dei componenti del nucleo familiare nei casi di decesso o cessazione della appartenenza dell’assegnatario al nucleo; la Corte lo qualifica come norma speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 20, l.r. Lazio n. 33/1987
La ricorrente invocava la norma per l’ampliamento del nucleo familiare, ma la Corte rileva che il motivo non spiega in modo ammissibile perché essa dovrebbe applicarsi alla fattispecie.
Il vizio di motivazione è inammissibile quando la censura non spiega la specifica carenza e pretende di colmare il motivo con elementi fattuali esterni non adeguatamente dedotti.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato quale parametro della motivazione, ma non è stata riscontrata una violazione ammissibilmente dedotta.
La censura sulla valutazione delle risultanze probatorie è stata reputata generica e inidonea a fondare il vizio denunciato.
La deduzione sull’onere della prova è stata giudicata inammissibile perché non rispettava i criteri di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte richiama il necessario onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
n. 3; n. 4; n. 5; art. 360-bis n. 1; art. 360-bis n. 2
I motivi vengono dichiarati inammissibili perché, pur formalmente rubricati come violazioni di legge o nullità, mirano in realtà a una rivalutazione di fatti o non colgono la decisività della doglianza; la Corte richiama anche i limiti di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione con trattazione semplificata del ricorso.
art. 14, regolamento Regione Lazio n. 2/2000
comma 2; comma 1, lett. b)
L’ente deve verificare periodicamente la permanenza dei requisiti legali; in caso di esito negativo, va avviato il procedimento di decadenza.
art. 13, l.r. Lazio n. 12/1999
Disciplina la decadenza e il potere regolamentare della Regione in materia di verifica dei requisiti e procedimento conseguente.
art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
Richiamato nella ricostruzione dei requisiti e dei componenti del nucleo familiare rilevanti per l’assegnazione.
art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
È il riferimento originario della disciplina del subentro nei familiari dell’assegnatario, poi specificata dalla normativa regionale.
art. 117 Cost.
Cita il fondamento della potestà legislativa regionale nella materia dell’edilizia residenziale pubblica.
La Corte osserva che, anche a voler esaminare i motivi, essi sarebbero comunque incompatibili con i limiti di ammissibilità previsti dalla norma.
Richiama il requisito di autosufficienza del ricorso quanto alla indicazione degli atti e documenti rilevanti.
Evocato solo indirettamente dalla ricorrente, ma non in modo coerente con la censura prospettata.
art. 15%
Richiamo alla liquidazione delle spese forfettarie nel dispositivo, non a una norma sostanziale o processuale specificamente discussa.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, la detenzione legittima dell’alloggio deriva esclusivamente da un provvedimento espresso di assegnazione; non è sufficiente una mera situazione di fatto, neppure protratta nel tempo.
- Alla morte dell’assegnatario, il subentro dei familiari non è automatico: occorre una specifica verifica dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al momento del decesso, e il diritto al subentro nasce solo se tutti i presupposti legali risultano integrati.
- Le norme che disciplinano il subentro negli alloggi ERP hanno natura speciale ed eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica oltre i soggetti espressamente indicati.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e coerente con il vizio denunciato: non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o nell’allegazione generica di documenti e fatti non localizzati con precisione.
- La contestazione della motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile quando non si indica in modo puntuale quale sarebbe la concreta lacuna motivazionale e si pretende di sostituire alla ratio decidendi una diversa ricostruzione fattuale.
- Nel processo di cassazione, la deduzione di violazioni di legge non può mascherare censure di merito; la Corte verifica la sostanza del motivo e ne dichiara l’inammissibilità se mira solo a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
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