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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02377/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta successoria, impugnato in primo e secondo grado dai contribuenti e annullato dai giudici tributari di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'accoglimento dell'impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018, depositando domanda di definizione e prova del pagamento. La Corte ha poi verificato che l'ufficio aveva disposto lo sgravio integrale della pretesa tributaria iscritta a ruolo a seguito del pagamento effettuato da uno dei coobbligati, e che non risultava notificato alcun diniego né presentata istanza di trattazione. L'Agenzia non ha fornito chiarimenti agli accertamenti richiesti dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il processo. Ha precisato che l'avvenuto pagamento dell'intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, mediante definizione della lite, estingue la pretesa erariale e fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio anche per i non aderenti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, D.L. 119/2018

    "Le controversie definibili non sono sospese... Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020."

    La presentazione della domanda di definizione e del versamento determina la sospensione del processo e, in mancanza di diniego e di istanza di trattazione, conduce all'estinzione della causa.

  • art. 6, comma 12, D.L. 119/2018

    "l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni..."

    L'assenza di notifica del diniego è indice del perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, D.L. 119/2018

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto..."

    Se non viene proposta istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

  • art. 6, comma 14, D.L. 119/2018

    Il pagamento dell'intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, mediante definizione della lite, estingue la pretesa erariale e fa venir meno l'interesse alla lite degli altri coobbligati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la decisione è di estinzione del processo, non di rigetto o inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; non applicabile nel caso di estinzione.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali definibili, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento, in assenza di diniego e di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo.
  • Il pagamento integrale del debito tributario da parte di uno dei coobbligati, nell'ambito della definizione agevolata, estingue la pretesa erariale e fa venire meno l'interesse alla lite anche per i contribuenti non aderenti.
  • La pronuncia di estinzione del processo per definizione agevolata non integra rigetto né inammissibilità e non giustifica l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.
  • Le norme sulla definizione agevolata delle liti fiscali hanno natura eccezionale e vanno interpretate in modo stretto, con effetti processuali tipizzati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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