Cassazione Penale, Sentenza n. 3790/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio eseguito il 13/07/2021 su ampia quantità di dispositivi medici e materiale (tra cui mascherine FFP2 con marchio CE ritenuto contraffatto). Il ricorrente deduceva: mancanza di indicazione del fatto di reato e del nesso di pertinenzialità nel decreto di sequestro; carattere esplorativo e carenza di motivazione sul fumus e sulla finalità probatoria; violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità per il sequestro indiscriminato di tutta la merce (circa 20 milioni di pezzi); insussistenza del fumus alla luce della documentazione prodotta attestante la liceità e la certificazione CE.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso. Ha rigettato i motivi relativi all'assenza del fumus e ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva la rivalutazione documentale (perché attiene alla valutazione dei fatti, non sindacabile in Cassazione oltre i limiti di legge). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, rilevando che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla proporzionalità del sequestro probatorio esteso a tutta la merce. Per tale carenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma penale invocata come fatto-base (fumus): commercio o detenzione di prodotti con marchio CE contraffatto; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus almeno con riferimento alle mascherine FFP2
Obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio anche in relazione al rispetto del principio di proporzionalità; la mancata considerazione di tale profilo comporta vizio di motivazione e annullamento
Norme sul sequestro probatorio e perquisizione usate come riferimento procedurale nell'impugnazione; contestata la descrizione del fatto e la pertinenzialità
Riferimento alle modalità di adozione dei provvedimenti cautelari reali e relativi obblighi motivazionali
Richiamato nel motivo relativo ai presupposti del sequestro; connesso ai limiti della misura reale rispetto ai principi di proporzionalità
Limiti alla sindacabilità in Cassazione della valutazione della prova e della motivazione di merito; la Corte ha escluso la censura che chiedeva la rivalutazione documentale perché oltre i limiti dell'art. 325
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lette. b) e c) utilizzate nella impugnazione)
Sentenza Sez. Un. n. 36072/2018 (Botticelli)
Richiamata per il principio che il decreto di sequestro probatorio deve motivare anche il rispetto del principio di proporzionalità; la giurisprudenza impone l'esame del profilo di proporzionalità nella motivazione
Sentenza Sez. 1 n. 29933/2004 (De Marzo)
Citata per il principio che è illegittimo il sequestro a fini meramente esplorativi volto ad acquisire notitia criminis non ancora emergente; qui invece era già concreto il fumus riguardo ad altri oggetti
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo quando mira a ricercare prove relative a un fumus già concreto e non per fini puramente esplorativi: occorre che esistano elementi preesistenti che giustifichino l'indagine sulla merce sequestrata
- La motivazione del decreto di sequestro probatorio deve espressamente valutare il principio di proporzionalità (adeguatezza, necessità e gradualità). L'omessa considerazione di questa valutazione è vizio che può determinare l'annullamento e il rinvio
- La difesa può produrre documentazione probatoria che attesti la liceità della merce e delle certificazioni; tuttavia la valutazione di tale documentazione è di merito e la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito oltre i limiti sanciti dall'ordinamento (art. 325 c.p.p.)
- Se il sequestro riguarda una enorme quantità di beni, il giudice deve dare motivazioni specifiche sul perché non sia possibile adottare misure meno invasive o più circoscritte (es. sequestro campionario, vincolo conservativo), tenendo conto della natura e della destinazione della merce
- In caso di carenza motivazionale sul profilo di proporzionalità, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non l'annullamento pieno o l'assoluzione di merito nella fase di legittimità
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