Cassazione Civile, Ordinanza n. 09691/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aspiranti insegnanti)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto a essere inserite nelle graduatorie di istituto di seconda fascia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, facendo valere come titolo abilitante il diploma sperimentale linguistico conseguito presso un istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. La Corte d'appello aveva invece respinto le domande, ritenendo non equiparabile tale diploma alla maturità magistrale e valorizzando la diversità formale e contenutistica tra indirizzo pedagogico e linguistico. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità/violazione processuale per l'erronea indicazione di una di esse come contumace e per la conseguente pretermissione delle difese; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme che salvaguardano il valore legale e abilitante dei diplomi conseguiti negli istituti magistrali e nelle sperimentazioni, sostenendo che il titolo sperimentale linguistico dovesse essere considerato valido ai fini dell'accesso alle graduatorie e ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'indicazione della ricorrente come contumace fosse un mero lapsus calami privo di concreta incidenza difensiva, poiché dagli atti risultava la sua regolare posizione di appellata con difese esaminate unitariamente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il diploma magistrale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mera erronea indicazione di una parte come contumace nella narrativa della sentenza non integra di per sé un error in procedendo se non risulta che le difese siano state effettivamente omesse o compresse.
È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2, D.I. 10 marzo 1997
"i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"
La Corte valorizza la norma come espressione della volontà di salvaguardare il valore legale e abilitante dei titoli sperimentali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, anche ai fini dell'accesso all'insegnamento elementare.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"
La disposizione è letta come conferma della permanenza del valore legale e abilitante dei titoli magistrali sperimentali, in un sistema che non consente di attribuire rilievo decisivo alla sola diversità formale del diploma.
art. 2, D.M. 10 marzo 1997
È richiamato quale base normativa della sperimentazione e della conservazione del valore legale dei titoli conseguiti nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale.
artt. 278 segg. D. Lgs. 297/1994
Richiamati dai ricorrenti per sostenere che il titolo posseduto fosse idoneo all'accesso alle graduatorie e ai ruoli degli insegnanti elementari.
Massime di principio
- L'erronea indicazione di una parte come contumace non determina nullità della sentenza quando dagli atti risulti che la parte era costituita e che le sue difese sono state comunque considerate dal giudice.
- Ai fini dell'accesso ai ruoli o alle graduatorie scolastiche, il valore legale e abilitante di un titolo di studio va desunto prioritariamente dalla disciplina normativa che lo regola, non dalla sola etichetta formale del diploma.
- Il diploma di maturità magistrale conseguito all'esito di un corso quinquennale sperimentale ad indirizzo linguistico, se rientrante nella disciplina transitoria di conservazione del valore legale, deve essere equiparato al diploma magistrale quando ciò sia coerente con il nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare.
- Quando il legislatore ha inteso salvaguardare i titoli sperimentali dell'istituto magistrale entro un determinato arco temporale, tale volontà prevale sulla distinzione tra indirizzi formativi diversi, se questi conducono comunque a titoli funzionalmente equivalenti per l'accesso all'insegnamento previsto.
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