Sentenza del 08/02/2016 n. 1003 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva qualificato come maggior ricavo non dichiarato la differenza tra l'importo di 555.000 euro versato ai soci e il patrimonio netto risultante dalla dichiarazione del 2006, pari a 452.220 euro. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, l'errata imputazione della pretesa ai soci tramite la sola notifica alla società, la disponibilità finanziaria delle somme erogate e la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un soggetto diverso dal direttore dell'Ufficio. La Commissione ha deciso la controversia sulla base del preliminare vizio derivante dalla cancellazione della società prima dell'emissione e della notifica dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la società fosse già estinta, essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese il 18 marzo 2013, mentre l'avviso era stato emesso il 17 settembre 2013 e notificato alla società cancellata. Dopo la cancellazione, la società non può più essere destinataria di atti impositivi né essere rappresentata dal precedente amministratore o liquidatore. L'Amministrazione avrebbe dovuto notificare l'avviso ai singoli soci, già individuati nell'atto, secondo il fenomeno successorio previsto dalla giurisprudenza. L'avviso è stato quindi considerato inesistente per difetto del requisito soggettivo passivo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del grado, liquidate in 1.500 euro, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società.
La cancellazione ha efficacia costitutiva: dal momento della cancellazione la società non esiste più, non può agire né essere convenuta in giudizio e non può ricevere validamente atti impositivi intestati alla società.
Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l'estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
La disposizione introduce una disciplina speciale per i rapporti fiscali, ma, secondo la sentenza, non è retroattiva. Pertanto non si applica agli avvisi emessi prima della sua entrata in vigore.
Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013
L'estinzione della società determina un fenomeno successorio nei confronti dei soci.
Le obbligazioni non estinte della società possono trasferirsi ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o secondo il regime di responsabilità applicabile; tuttavia gli atti devono essere indirizzati correttamente ai soggetti subentranti.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6473 del 2 aprile 2015
Conferma la non retroattività della disciplina introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. 175/2014.
Articoli 111, 24 e 53 della Costituzione
Sono stati invocati dall'appellante in relazione alle garanzie del giusto processo, del diritto di difesa e ai principi del processo tributario, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'estinzione della società e sull'invalidità della notifica.
Sono stati richiamati per contestare la motivazione e la valutazione degli elementi di causa da parte del giudice di primo grado; la sentenza d'appello non ha tuttavia fondato l'accoglimento su tali profili.
Articoli 35 e 36 del D.Lgs. 546/1992
Sono stati richiamati in relazione alla struttura e alla motivazione della decisione tributaria, ma il motivo decisivo dell'accoglimento è stato individuato nella notificazione dell'atto a una società già estinta.
Massime di principio
- Quando una società è stata cancellata dal Registro delle Imprese prima dell'emissione o della notifica di un avviso di accertamento, occorre verificare la disciplina temporale applicabile: secondo l'orientamento recepito dalla sentenza, prima della disciplina speciale del 2014 l'atto intestato e notificato alla società estinta è inesistente per difetto del destinatario.
- Dopo l'estinzione della società, le obbligazioni residue possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio, ma l'Amministrazione deve individuare e notificare correttamente gli atti ai soggetti subentranti, non limitarsi a notificare l'atto alla società cancellata o al suo precedente rappresentante.
- Il precedente amministratore o liquidatore, dopo la cancellazione, non conserva il potere di rappresentare la società estinta; una notifica effettuata presso di lui non sana automaticamente il difetto di soggettività passiva dell'atto.
- La disciplina che mantiene per cinque anni determinati effetti fiscali dell'estinzione societaria non può essere applicata retroattivamente ad atti emessi prima della sua entrata in vigore, salvo diversa e specifica previsione normativa.
- In casi analoghi è prioritario controllare la data di cancellazione della società, la data di emissione dell'avviso, il destinatario formalmente indicato e le modalità di notifica; questi elementi possono determinare l'invalidità dell'atto indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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