Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33786/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., deducendo un vizio di motivazione per presunto "travisamento" delle dichiarazioni della commessa Michela Bovo. In particolare hanno sostenuto che la Corte di appello avrebbe attribuito alla testimone la circostanza di aver visto le imputate prelevare il denaro e di essere sole nel negozio, mentre dal verbale delle sommarie informazioni emergerebbe solo che la commessa, udito il rumore della chiusura del cassetto, si era insospettita trovando la cassa aperta e vuota e che, nel negozio, erano presenti altre tre persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo completamente versato in fatto e quindi non idoneo ad evidenziare un mezzo di impugnazione di diritto. Ha inoltre precisato che la Corte territoriale non ha travisato le dichiarazioni della commessa: la condanna era fondata sul comportamento complessivo delle due donne (si fermavano a parlare mentre pagavano, si trattenevano presso la cassa senza ragione e poi si davano alla fuga) e non su una presunta dichiarazione che le avesse viste materialmente prelevare il denaro. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sulle condizioni che configurano il "travisamento della prova" e ha confermato che un diverso apprezzamento del materiale probatorio non equivale a travisamento. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale che integra il reato contestato (furto): le imputate sono state condannate per essersi impossessate di 3.000 euro prelevandoli dalla cassa del supermercato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano), Rv. 269787

    Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787

    Giurisprudenza richiamata per definire il contenuto del "travisamento della prova": si configura solo quando il giudice introduce nella motivazione informazioni che non risultano nel processo, omette la valutazione di una prova decisiva o compie un errore percettivo (non puramente valutativo) tale da minare le fondamenta del ragionamento; l'errore deve riguardare il "significante" (il documento) e non il "significato" (il documentato).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione valutazioni esclusivamente di fatto: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili.
  • Il "travisamento della prova" è una nozione stretta: va provato che il giudice ha introdotto elementi non presenti nel processo, omesso la valutazione di una prova decisiva o commesso un errore percettivo grave; una diversa lettura delle risultanze non è sufficiente.
  • Le condotte connotate da comportamento sospetto e concatenazione di circostanze (es. trattenersi senza motivo vicino alla cassa e fuga immediata) possono, anche in assenza di una vista diretta dell'atto, fondare la responsabilità per furto mediante valutazione complessiva delle prove.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione le parti possono essere condannate alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); va considerato il rischio economico di un ricorso infondato.
  • Per impugnare con successo in Cassazione è necessario formulare censure di diritto (violazione di norme di diritto o vizio procedurale) e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti o delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.