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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37290/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità penale in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente. Nel ricorso si contestavano: la valutazione di merito sulla destinazione ad uso personale della sostanza detenuta; la misura della pena irrogata; il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che tali censure non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative, prive di un confronto critico con la decisione impugnata e non idonee a evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione della Corte di appello. Conseguentemente ha applicato le conseguenze processuali previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa invocava la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ne prende atto solo per rilevare che il relativo motivo è stato già disatteso dai giudici di merito e che il ricorso non si confronta adeguatamente con tale statuizione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente deve confrontarsi puntualmente con le valutazioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile se risulta meramente assertiva o reiterativa.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da specifiche censure contro la motivazione di merito che l'ha esclusa; la mera riproposizione del tema non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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