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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13378/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna emessa in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo esaminato riguardava il mancato riconoscimento del vizio totale di mente, dedotto come causa di esclusione della responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel testo non sono sviluppati ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 3 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente per la valutazione della genericità del motivo? null

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione valorizza il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente riproduttivi di censure già esaminate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre in modo generico questioni già valutate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio totale di mente, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e dal necessario confronto con le valutazioni già espresse nei precedenti gradi di giudizio; non è sufficiente un richiamo assertivo o reiterativo delle stesse censure.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non rivaluta il merito della responsabilità già accertata, ma si limita a prendere atto della definitività della condanna e a disporre le conseguenze processuali previste, incluse le spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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