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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32851/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione del giudice monocratico del Tribunale di Velletri, deducendo molteplici condotte endoprocessuali e illecito comportamento del giudice, tra cui il rifiuto di trasmettere una denuncia alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA) e alla DDA di Firenze, nonché atti che avrebbero dimostrato mancanza di indipendenza e imparzialità. Ha altresì censurato la validità formale della procura speciale allegata all'atto di ricusazione (sostenendo che non avrebbe contenuto i motivi), e dedotto la 'incompetenza funzionale' del Tribunale di Velletri invocando la rimessione del procedimento alla Procura DDA di Genova ex art. 11 e 11-bis c.p.p.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le condotte contestate fossero decisioni endoprocedimentali che non costituiscono, in linea di principio, motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p.; ha osservato che il ricorrente si è limitato a riproporre, senza motivata censura delle argomentazioni della Corte di appello, i medesimi fatti già valutati. Ha escluso abuso di diritto della difesa nella maggior parte delle censure, ritenendo che l'istanza fosse strumentale al rallentamento del processo. Ha inoltre considerato manifestamente infondata la censura riguardante la procura speciale, rilevando che la Corte d'appello aveva valutato il merito della ricusazione e non una mera carenza formale. Ha respinto la pretesa di violazione del diritto di difesa e di denegata giustizia. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 37 c.p.p. nel senso che le decisioni endoprocedimentali del giudice non costituiscono di per sé fattispecie idonee a integrare i motivi di ricusazione; occorrono fatti e comportamenti che denotino mancanza di imparzialità o indipendenza, non semplici atti decisionali nell'ambito del processo

  • art. 11 e 11-bis cod. proc. pen.

    La dedotta incompetenza funzionale (rimessione alla DDA di Genova) è stata ritenuta non provata: la semplice contestazione di scelte procedimentali non basta a determinare la ricusazione o la rimessione del procedimento per incompetenza funzionale

  • art. 337 e art. 582 cod. pen.

    Citati in relazione al procedimento penale cui è sottoposto il ricorrente (fatti come sfondo processuale), senza che la Suprema Corte ne abbia dato particolare rilievo interpretativo nella decisione sulla ricusazione

Massime di principio

  • La mera adozione di decisioni endoprocedimentali da parte del giudice (rinvii, valutazioni sulle comunicazioni agli organi inquirenti, rifiuto di atti accessori) non costituisce di per sé motivo valido di ricusazione: è necessario dimostrare comportamenti esterni o elementi concreti che rendano obiettiva la mancanza di imparzialità
  • Le eccezioni formali (es. assenza di motivi nella procura) sono irrilevanti quando l'istanza è proposta personalmente dal ricorrente e la corte valuta nel merito l'assenza dei presupposti sostanziali per la ricusazione
  • Le allegazioni di 'incompetenza funzionale' richiedono argomentazioni specifiche e non possono derivare in modo automatica da contestazioni sulle scelte procedurali del giudice; per ottenere la rimessione a diversa autorità occorre provare ragioni di ordine oggettivo e normativo
  • Se la richiesta di ricusazione appare strumentale al rallentamento o a un abuso del processo, il giudice può dichiararla manifestamente infondata e condannare il proponente alle spese e, se del caso, a sanzioni pecuniarie
  • Per una corretta strategia difensiva, prima di proporre ricusazione occorre valutare se le condotte contestate siano realmente idonee a provare una carenza di imparzialità oggettiva e procurare elementi nuovi e specifici rispetto a quanto già deciso in sede endoprocedimentale

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