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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35442/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso delle indagini preliminari, il 15 aprile 2025, presso un esercizio commerciale sono stati sequestrati 83 confezioni contenenti complessivamente 200 grammi di infiorescenze di canapa sativa e prodotti contenuti in recipienti di plastica, per un peso lordo di 4.700 grammi di infiorescenze e 2.130 grammi di resina. Le analisi hanno rilevato THC in nove reperti in percentuale inferiore allo 0,2%, in ventidue reperti in percentuale inferiore allo 0,5% e in un reperto nella misura dello 0,6%. Dopo il rigetto, da parte del pubblico ministero, dell’istanza di dissequestro, il GIP del Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p. L’interessato ha impugnato tale ordinanza con appello ex art. 322-bis c.p.p.; il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Cassazione, convertendo l’impugnazione in ricorso. Con il primo motivo è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le percentuali di THC inferiori allo 0,5% rendessero i prodotti privi di efficacia drogante e la condotta inoffensiva. Con il secondo motivo si è contestato il calcolo complessivo del THC nei reperti, sostenendo che la valutazione dovesse essere riferita a ciascun prodotto separatamente e che, non superando i singoli reperti lo 0,5%, dovessero essere dissequestrati. Il pubblico ministero presso la Cassazione aveva concluso per l’annullamento senza rinvio, ritenendo necessaria una verifica concreta dell’efficacia drogante dei singoli reperti.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente dichiarato corretta la conversione dell’appello in ricorso per cassazione: l’ordinanza del GIP sull’opposizione al rigetto della richiesta di restituzione ex art. 263, comma 5, c.p.p. è ricorribile per cassazione e il ricorso è proponibile per i motivi previsti dall’art. 606, comma 1, c.p.p. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il precedente della Corte di giustizia relativo al cannabidiolo fosse pertinente, poiché nei reperti era stato rilevato THC, sostanza inclusa nelle tabelle degli stupefacenti. Ha inoltre ribadito che le soglie della legge n. 242/2016 non rendono di per sé lecita la commercializzazione dei derivati della canapa contenenti THC: la commercializzazione resta assoggettata alla disciplina del d.P.R. 309/1990, salvo che i prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante. Non esiste una soglia normativa dello 0,5% che dimostri automaticamente l’inoffensività; occorre accertare l’idoneità concreta della sostanza a produrre effetto drogante. Il sequestro probatorio è funzionale a tale accertamento, da svolgere su ciascuna confezione e non su un campione rappresentativo né sulla quantità complessiva sommata. Il mantenimento del sequestro potrà essere rivalutato dopo gli accertamenti, ferma la possibile operatività dei divieti di restituzione previsti dall’art. 324, comma 7, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, c.p.p.

    l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - che provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. - è ricorribile per cassazione

    Il provvedimento del GIP che decide sull’opposizione al rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate è impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    in casi simili a quello in esame, il ricorso per cassazione è proponibile per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro tale ordinanza può essere proposto per tutti i motivi previsti dall’art. 606, comma 1, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività

    La commercializzazione al pubblico dei derivati della canapa contenenti THC può integrare il reato anche se il contenuto di principio attivo è inferiore alle percentuali indicate dalla legge n. 242/2016; resta esclusa la rilevanza penale quando i prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa.

  • art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242

    Le cause di esclusione della responsabilità considerate dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016 sono misure volte a tutelare esclusivamente l'agricoltore

    Le soglie previste dalla legge n. 242/2016 tutelano l’attività di coltivazione dell’agricoltore e non escludono, di per sé, l’applicazione della disciplina penale alla commercializzazione dei derivati contenenti THC.

  • art. 2, comma 3-bis, legge 2 dicembre 2016, n. 242

    Le ragioni della decisione delle Sezioni unite sono ulteriormente confortate dal dettato dell'art. 2, comma 3-bis, della legge n. 242/2016 (come modificato dall'art. 18 decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48).

    La disposizione, nel testo modificato dal decreto-legge n. 48/2025, è richiamata a conferma dell’orientamento secondo cui le percentuali previste per la coltivazione non rendono irrilevante la commercializzazione dei derivati della canapa contenenti THC.

  • art. 2, comma 2, legge 2 dicembre 2016, n. 242

    Al di fuori delle tassative previsioni contemplate dall'art. 2, comma 2, «la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».

    La commercializzazione dei derivati della coltivazione non compresi nelle finalità tassativamente consentite resta sottoposta alla disciplina sugli stupefacenti.

  • art. 17 direttiva 2002/53/CE

    La decisione delle Sezioni unite prende le mosse dalla considerazione del fatto che la legge 2 dicembre 2016, n,242, qualifica come lecita unicamente l'attività d "coltivazione" di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge.

    La disciplina richiamata limita la coltivazione lecita alle varietà iscritte nel catalogo comune e alle finalità tassativamente previste dalla legge n. 242/2016.

  • art. 34 TFUE

    Quella decisione aveva ritenuto che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea (articoli 34 e 36 TFUE) ostassero all'applicazione della disciplina incriminatrice in materia di stupefacenti per i casi di commercio di derivati della cannabis sativa contenenti il principio attivo cannabidiolo, sul presupposto che esso non fosse riconducibile alla nozione legale di "stupefacente".

    La tutela della libera circolazione delle merci è stata riferita dalla Corte di giustizia al commercio di derivati contenenti cannabidiolo non qualificabile come stupefacente; la Corte esclude che tale conclusione si estenda ai prodotti contenenti THC.

  • art. 36 TFUE

    Quella decisione aveva ritenuto che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea (articoli 34 e 36 TFUE) ostassero all'applicazione della disciplina incriminatrice in materia di stupefacenti per i casi di commercio di derivati della cannabis sativa contenenti il principio attivo cannabidiolo, sul presupposto che esso non fosse riconducibile alla nozione legale di "stupefacente".

    La pronuncia europea richiamata riguarda il cannabidiolo non riconducibile alla nozione legale di stupefacente e non impedisce l’applicazione della disciplina penale nazionale ai prodotti nei quali sia stato rinvenuto THC.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Va da sé che, espletati gli accertamenti del caso, potrà essere rivalutata la necessità di mantenere o meno il sequestro a fini di prova, salva comunque la sussistenza di divieti di restituzione, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Conclusi gli accertamenti probatori, la necessità del mantenimento del sequestro può essere rivalutata, ma la restituzione resta subordinata all’assenza dei divieti previsti dall’art. 324, comma 7, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso è dunque infondato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La commercializzazione al pubblico di derivati della canapa contenenti THC resta soggetta alla disciplina del d.P.R. 309/1990 anche quando la percentuale di principio attivo è inferiore ai valori indicati dalla legge n. 242/2016; tali soglie non costituiscono un limite generale di liceità della commercializzazione.
  • L’accertamento dell’offensività concreta richiede di verificare l’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante; non esiste una soglia automatica dello 0,5% di THC che consenta, da sola, di escludere il reato.
  • Nel sequestro probatorio di prodotti a base di cannabis destinati alla commercializzazione, la verifica dell’efficacia drogante deve riguardare ciascuna singola confezione e non può essere sostituita dall’esame di un campione rappresentativo o dal calcolo aggregato del principio attivo presente nell’intero sequestro.
  • Il sequestro probatorio può essere mantenuto quando sia funzionale agli accertamenti necessari a stabilire l’efficacia drogante dei prodotti; una volta svolti gli accertamenti, la necessità del vincolo può essere rivalutata, nel rispetto degli eventuali divieti di restituzione.
  • L’ordinanza del GIP che decide sull’opposizione al rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p. è ricorribile per cassazione, e il ricorso è proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioSequestroImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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