Cassazione Penale, Sentenza n. 13069/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per guida sotto l'influenza di sostanze (art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada) per fatti commessi a Frosinone il 24/02/2015. I motivi dedotti in Cassazione contestavano: mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420-bis c.p.p.; e violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato ai sensi dell'art. 186 c.d.s.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Conseguentemente sono state revocate le sanzioni amministrative accessorie applicate (sospensione della patente e confisca del veicolo). La Corte ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Frosinone ai sensi dell'art. 224 c.d.s. Non è stata pronunciata un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., poiché non risultava all'evidenza l'insussistenza del fatto.
Norme richiamate
comma 2, lett. c) e 2-sexies
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (guida sotto l'influenza di sostanze). La Corte non discute la configurabilità del fatto, ma rileva che il reato è estinto per prescrizione.
Richiamato come profilo di censura dal ricorrente (presunta inosservanza/erronea applicazione), ma la Corte non ha approfondito la questione in presenza della causa estintiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della sintesi dei motivi di ricorso; indica il criterio di formulazione sintetica delle censure in Cassazione.
Norma che disciplina la sentenza di assoluzione di merito senza rinvio; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un'assoluzione di merito perché non era evidente l'insussistenza del fatto.
Norma che impone la comunicazione al Prefetto competente; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Frosinone per competenza.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U)
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Richiamati i precedenti secondo i quali, se sussiste una causa di estinzione del reato, la Corte di legittimità annulla senza rinvio senza entrare nel merito di nullità o vizi motivazionali del provvedimento impugnato, essendo immediatamente applicabile la causa estintiva.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e, se il termine massimo è effettivamente spirato, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- In presenza di una causa estintiva del reato, non è necessario che la Corte esamini nel merito tutte le nullità o censure procedurali sollevate dalle parti; l'immediata applicabilità della causa estintiva prevale.
- Non sempre l'intervenuta prescrizione conduce a un'assoluzione di merito: l'assoluzione ex art. 129 c.p.p. richiede che risulti all'evidenza l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza di ciò si procede all'annullamento per estinzione del reato.
- Le sanzioni amministrative accessorie connesse al reato (es. sospensione patente, confisca del veicolo) vengono eliminate se il reato principale è estinto per prescrizione.
- Quando la sentenza è annullata per estinzione del reato, la Corte dispone l'eventuale comunicazione agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) nei casi previsti dalla normativa stradale.
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