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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46206/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca di euro 2.150 disposta in seguito al giudizio di patteggiamento per il reato di tentata estorsione. L'imputato era stato ritenuto responsabile del tentativo di costringere la vittima, mediante minacce, a pagare un debito usuraio di 25.000 euro. La Corte di cassazione aveva annullato precedentemente la confisca perché, essendo il reato tentato, non risultava che l'imputato avesse conseguito alcun profitto né che la vittima avesse subito un depauperamento patrimoniale. In sede di rinvio il GUP aveva nuovamente disposto la confisca ritenendo che la somma fosse stata trovata in possesso dell'imputato al momento della ricezione dalla vittima e sostenendo indizi (coincidenza temporale, buste con nomi e cifre) della probabile provenienza illecita del denaro. Il ricorrente denunciava difetto di motivazione e travisamento delle risultanze (tra l'altro eccependo che erano state utilizzate banconote "civetta" dalla polizia giudiziaria), oltre alla mancata correlazione tra il reato contestato (tentata estorsione) e la confisca del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca della somma di euro 2.150, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo. La Corte ha ritenuto che mancasse il necessario nesso causale o di strumentalità fra il reato per cui Zaccari era stato condannato (tentata estorsione) e il denaro oggetto di confisca, poiché il giudice del merito aveva fatto riferimento alla possibile provenienza del denaro da un diverso reato non accertato (estorsione consumata o usura). Ne consegue che può essere confiscato solo il provento del reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile, non il frutto di illeciti diversi e non accertati.

Norme richiamate

  • art. 240 primo comma cod. pen. (confisca facoltativa)

    La confisca facoltativa richiede l'accertamento di un nesso di derivazione causale o di strumentalità concreto tra il reato commesso e la cosa da confiscare; può essere oggetto di confisca solo il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non il frutto di altri reati non accertati.

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    Il giudizio ex art. 444 regola il patteggiamento: la declaratoria di responsabilità in tale rito vincola la confisca ai profitti del reato oggetto del patteggiamento; ragioni probatorie e motivazionali devono collegare la misura ablativa al reato dichiarato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    Limita le censure proponibili in cassazione nei ricorsi incidentali o nei limiti stabiliti, qui richiamato a indicare i termini del sindacato in Cassazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento e alla possibilità di deposito di conclusioni scritte in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204)

    Richiama il principio consolidato che la confisca non può essere disposta per somme che deriverebbero da reati diversi da quello per cui l'imputato è stato condannato, quando tali reati non sono stati accertati nel giudizio.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è necessario che emerga un nesso di derivazione causale o di strumentalità specifico fra il bene e il reato per il quale l'imputato è stato condannato.
  • Non è ammissibile fondare la confisca su una presunta provenienza da altri reati non oggetto di accertamento giudiziale nel medesimo processo; la confisca può riguardare solo i proventi del reato dichiarato.
  • Nei reati tentati, quando non sussiste un effettivo depauperamento né un profitto conseguito dall'imputato, la qualificazione del denaro come "provento di reato" richiede motivazione rigorosa e prove concrete del nesso tra denaro e fattispecie tentata.
  • Indici indiziari (coincidenza temporale, buste con nomi, ecc.) possono integrare elementi utili ma non possono sostituire la prova del collegamento specifico tra il bene e il reato per il quale si procede; il giudice deve esplicitare la valutazione probatoria e le ragioni del collegamento.
  • Se risultano elementi quali l'utilizzo di banconote "civetta" o interventi della polizia giudiziaria nella consegna/ricezione del denaro, il giudice deve tenerne conto e motivare adeguatamente l'impatto di tali fatti sulla qualificazione della somma come provento.
  • In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale sulla confisca, il giudice di rinvio deve riesaminare scrupolosamente i presupposti legali e probatori richiamati dalla Corte di cassazione prima di confermare o rigettare la misura ablativa.

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