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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23607/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una docente che aveva agito per ottenere un ristoro risarcitorio a fronte della reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva negato il risarcimento ritenendo che, intervenuta la stabilizzazione/immissione in ruolo, non potessero riconoscersi ulteriori danni in assenza di specifica allegazione e prova di pregiudizi diversi da quelli assorbiti dalla costituzione del rapporto stabile, e aveva condannato la docente alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, soggetti evocati in primo grado e asseritamente necessari per evitare contrasti di giudicati; 2) violazione dell'art. 1, comma 132, L. 107/2015, dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, della clausola 5 dell'accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la successiva immissione in ruolo non avrebbe sanato l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, che il risarcimento non sarebbe escluso da alcuna disposizione e che incombeva al Ministero provare la transitorietà dell'organico di fatto e i dati numerici rilevanti; ha inoltre invocato l'acquiescenza come fatto incompatibile con l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Presidenza del Consiglio e l'Ufficio scolastico regionale non erano litisconsorti necessari: il rapporto di lavoro era intercorso esclusivamente con il Ministero, unico titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio, e non risultava comunque una specifica deduzione idonea a fondare la censura. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata: l'immissione in ruolo esclude il danno da precarizzazione del rapporto e, in mancanza di allegazione e prova di danni ulteriori e diversi, non può essere riconosciuto un risarcimento ulteriore; la prova di tali danni grava sul lavoratore, e non possono coincidere con il danno da mancata conversione e perdita del posto. È stata inoltre esclusa l'acquiescenza per effetto dell'esecuzione spontanea della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poiché tale comportamento può rispondere all'esigenza di evitare spese ulteriori. Le spese sono state compensate per la complessità del quadro normativo; è stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per dedurre nullità, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ha escluso la necessità del litisconsorzio, poiché i soggetti ulteriori evocati non erano titolari passivi del rapporto dedotto.

  • art. 107 c.p.c.

    La mancata partecipazione di soggetti diversi dal Ministero non rilevava, non essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio per soggetti non necessari.

  • art. 1, comma 132, L. 107/2015

    È stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in quanto la decisione di merito era conforme all'orientamento consolidato sull'effetto della stabilizzazione e sull'assenza di danni ulteriori allegati e provati.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È stata richiamata quale norma posta a sostegno della domanda risarcitoria, ma il ricorso è stato rigettato perché non risultavano danni ulteriori diversi da quelli assorbiti dall'immissione in ruolo.

  • clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha escluso la necessità di una nuova rimessione alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta secondo giurisprudenza consolidata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza conforme e per la sufficienza della motivazione per relationem.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per legittimare il rinvio alle precedenti decisioni conformi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, la successiva immissione in ruolo esclude il danno da precarizzazione del rapporto; un eventuale risarcimento ulteriore richiede allegazione e prova di danni specifici, ulteriori e diversi.
  • La prova di danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione grava sul lavoratore che li allega; tali pregiudizi non possono coincidere con il danno da mancata conversione del rapporto e da perdita del posto di lavoro.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario di amministrazioni o uffici che non siano titolari passivi del rapporto di lavoro dedotto, quando il rapporto intercorra esclusivamente con il Ministero datore di lavoro.
  • La spontanea esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non integra di per sé acquiescenza, potendo essere spiegata dall'intento di evitare ulteriori spese esecutive.
  • Quando la questione è già risolta da una giurisprudenza consolidata, la Corte può dare continuità a tale orientamento senza rimettere nuovamente la questione alla Corte di giustizia o discostarsi dal precedente.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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