Cassazione Civile, Ordinanza n. 36019/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguardava un immobile in comproprietà/comunione: in primo grado era stata accolta la domanda di un soggetto volto a ottenere il trasferimento a suo favore delle quote di pertinenza dei convenuti sull’immobile, previo pagamento del prezzo, oltre alla condanna dei convenuti al pagamento di somme indicate in dispositivo; il tribunale aveva anche disposto lo scioglimento della comunione immobiliare e l’attribuzione al medesimo della quota di un dodicesimo appartenente a uno dei convenuti, con conguaglio. La corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, ritenendo rituale la notifica della sentenza di primo grado effettuata personalmente alle parti e quindi decorso il termine breve. I ricorrenti in cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 292, comma 4, 293, 325 e 326 c.p.c., sostenendo che la loro costituzione in primo grado era avvenuta tempestivamente, prima della chiusura del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, sicché non avrebbe potuto considerarsi valida la declaratoria di contumacia e, conseguentemente, non sarebbe stata idonea la notifica personale della sentenza a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito del motivo, perché ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato tardivamente: la sentenza d’appello risultava notificata via PEC il 9 novembre 2019, sicché il termine breve per ricorrere scadeva l’8 gennaio 2020, mentre il ricorso era stato notificato solo il 9 gennaio 2020. La Corte ha inoltre escluso che assumesse rilievo il fatto che la notifica della sentenza fosse avvenuta di sabato, poiché la proroga per il sabato opera solo se la scadenza cade in quel giorno, non per il dies a quo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione del ricorso per cassazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie, ritenendo superflua tale attività perché il ricorso appariva prima facie inammissibile.
Norme richiamate
richiamato quale norma denunciata dai ricorrenti in relazione alla ritualità della notifica e alla costituzione del convenuto; la Corte non affronta il merito della doglianza per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
richiamato quale norma denunciata dai ricorrenti; non esaminato nel merito per tardività del ricorso.
il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso, la Corte ha computato il termine dalla notifica via PEC del 9 novembre 2019.
richiamato quale norma denunciata dai ricorrenti; non esaminato nel merito per tardività del ricorso.
in caso di litisconsorzio necessario l’impugnazione dovrebbe essere estesa a tutte le parti, ma la Corte ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di ragionevole durata del processo e di partecipazione delle parti al giudizio.
evocato quale presidio del contraddittorio effettivo.
art. 24 Cost.
richiamato come garanzia sostanziale del diritto di difesa.
richiamato per il potere-dovere del giudice di dirigere il processo evitando attività inutili e dilatorie.
richiamato con l’art. 175 c.p.c. in relazione ai poteri di gestione dell’udienza e del processo.
la proroga per il sabato opera solo se il termine scade in quel giorno, non per la decorrenza iniziale del termine breve.
in presenza di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione, il termine breve decorre dalla valida notificazione della sentenza impugnata e la data effettiva della notifica deve essere verificata sulle risultanze documentali, anche telematiche, non sulla mera indicazione riportata dalla parte.
- La proroga prevista per il sabato nell’art. 155 c.p.c. opera solo quando il termine scade in quel giorno; non incide sulla decorrenza iniziale del termine che abbia come dies a quo un sabato.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile per tardività, la Corte può omettere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ove ciò comporti solo un inutile aggravio processuale privo di utilità per la tutela del contraddittorio effettivo.
- La costituzione del convenuto dopo la chiusura del verbale di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni non consente di far venir meno la contumacia già dichiarata, né di prendere in considerazione difese depositate oltre il termine finale stabilito per la costituzione.
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