Cassazione Penale, Ordinanza n. 37468/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'imputato per una vicenda di indebita percezione di erogazioni pubbliche originariamente contestata come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e poi riqualificata ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, per fatti commessi tra aprile 2019 e febbraio 2021. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla verifica dell'elemento soggettivo, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato documentazione sanitaria relativa a patologie fisiche e mentali dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione sul presupposto della non previsione del fatto come reato, richiamando per analogia una decisione relativa ad altro imputato e invocando il principio di eguaglianza; 3) violazione di legge e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione delle condizioni fisiche dell'imputato e senza riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché riproduceva censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua; la documentazione sanitaria richiamata non scalfiva l'accertamento di merito circa l'assenza di incapacità di intendere e di volere o di incapacità processuale e, quindi, risultava irrilevante anche ai fini dell'elemento soggettivo. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché basato su un precedente non sovrapponibile e perché la disciplina transitoria ha mantenuto applicabile l'art. 7 del d.l. n. 4/2019 ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, sicché la condotta contestata ricadeva pienamente nel perimetro normativo vigente ratione temporis. Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la censura sull'eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità se non nei limiti del controllo sulla motivazione, e nella specie la Corte territoriale aveva illustrato in modo adeguato i criteri seguiti ex artt. 132 e 133 c.p.; parimenti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risultava sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata alla condotta di indebita percezione del beneficio; la Corte richiama la disciplina transitoria che ne mantiene l'applicabilità ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, anche dopo l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza dal 2024.
Originaria contestazione poi riqualificata; la sentenza conferma che il fatto è stato sussunto nella diversa fattispecie prevista dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre violazione di legge, vizi di motivazione e altri errori denunciabili in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata per censurare il vizio di motivazione sulla valutazione della documentazione sanitaria e del trattamento sanzionatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di valutazione della prova e della motivazione sull'elemento soggettivo.
Richiamato dal ricorrente in tema di elemento soggettivo del reato.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere una disparità di trattamento rispetto a un diverso imputato.
Richiamato dalla Corte come criterio di commisurazione della pena rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 133 c.p. come parametro della graduazione della pena.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso non possono limitarsi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello: in tal caso sono privi della necessaria specificità e possono essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili.
- Le patologie fisiche o psichiche dell'imputato non incidono automaticamente sull'elemento soggettivo del reato; occorre che dagli atti emerga una reale compromissione della capacità di intendere e di volere o della capacità di stare in giudizio, altrimenti la documentazione sanitaria è irrilevante ai fini invocati.
- In presenza di una disciplina transitoria, l'abrogazione sopravvenuta della norma incriminatrice o della disciplina di riferimento non esclude l'applicazione della fattispecie ai fatti commessi nel periodo espressamente salvaguardato dal legislatore.
- La censura sulla quantificazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; la graduazione concreta della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione non apparente.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti ostativi o comunque non decisivi per una più favorevole modulazione del trattamento sanzionatorio.
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