Cassazione Penale, Ordinanza n. 21731/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito relativa al diniego delle attenuanti generiche è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo con cui l'imputato denunciava vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza sosteneva che la Corte d'appello avesse illegittimamente negato il beneficio senza adeguata giustificazione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sul diniego e che, secondo la giurisprudenza consolidata, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi e dai precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua; il diniego è legittimo anche in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e valorizzando i precedenti penali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito fornisca una motivazione non apparente e congrua, anche limitandosi a rilevare l'assenza di elementi di segno positivo.
- Ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, possono essere valorizzati i precedenti penali dell'imputato come indice negativo della personalità e del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contestare il diniego delle attenuanti generiche senza evidenziare un vero deficit motivazionale è manifestamente infondata e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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