Cassazione Penale, Ordinanza n. 36494/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2026, emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha censurato la motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza riferisce che il ricorso non deduce vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, nel consenso del pubblico ministero o difformità tra la richiesta concordata e la decisione, né che la pena sia illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, nel giudizio contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, le doglianze relative alla determinazione della pena quando non denuncino una sanzione illegale, cioè estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero.
Norme richiamate
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170).
Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure riguardanti la formazione della volontà di concordare, il consenso del pubblico ministero e la conformità della decisione alla richiesta; le doglianze sulla pena sono invece inammissibili se non denunciano l’illegalità della sanzione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Bruno Ernesto ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli del 12 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione individua il reato per il quale era intervenuta la sentenza d’appello; il testo non sviluppa un’interpretazione sostanziale della fattispecie.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170).
Nel regime del concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione secondo il principio richiamato dalla Corte.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare la formazione della volontà della parte di aderire, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata.
- Sono inammissibili le censure sulla determinazione della pena formulate contro una sentenza di concordato in appello, salvo che denuncino l’illegalità della sanzione perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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