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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40091/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di dissequestro della merce sottoposta a vincolo reale probatorio (n.1694 smart watch e n.480 cinturini) sequestrata perché presumibilmente riproducente i modelli e i disegni distintivi del marchio registrato Apple. Il ricorso propone sette motivi: nullità per difetto di motivazione del provvedimento del GIP; violazione dell'art.263, comma 5, c.p.p. e abnormità per mancato controllo giurisdizionale sul decreto del PM; carenza dei presupposti del reato di contraffazione (art.474 c.p.) in presenza di un modello comunitario registrato e per la mera somiglianza estetica; mancanza di fumus commissi delicti e inidoneità delle fonti accusatorie, anche alla luce di una consulenza tecnica di parte che escluderebbe la contraffazione; violazione del principio di proporzionalità (si sarebbe dovuto sequestrare solo un campionario); violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e delle istanze istruttorie; complessiva violazione delle garanzie difensive e uso distorto della misura cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze, specificando i limiti del sindacato di legittimità in materia di dissequestro probatorio: il controllo della Corte si limita a verificare l'astratta configurabilità della fattispecie di reato sulla base degli elementi contenuti nella notizia di reato e la necessità/opportunità del mantenimento del vincolo, non la fondatezza piena del fumus, competenza riservata al tribunale del riesame. Ha inoltre ritenuto adeguata, seppur sintetica, la motivazione del GIP secondo cui la restituzione dei beni sarebbe pregiudizievole per la prosecuzione delle indagini e che la reimmissione in commercio potrebbe aggravare le conseguenze del reato. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Il sindacato sull'opposizione al rigetto della restituzione dei beni sequestrati è limitato: il GIP può disporre il dissequestro solo per ragioni di necessità o opportunità del mantenimento del vincolo e non per sindacare la legittimità del provvedimento genetico che resta di competenza del tribunale del riesame.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di contraffazione; la Corte ha richiamato che in sede di legittimità va verificata la sola astratta configurabilità della fattispecie sulla base degli elementi presenti nella comunicazione di notizia di reato, non la sussistenza compiuta dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 517 cod. pen.

    Riferimento normativo presente nella comunicazione di notizia di reato; la Corte segnala che, insieme all'art. 474, venivano ipotizzati reati connessi alla riproduzione dei modelli e dei disegni distintivi, e pertanto la notizia di reato risultava, in astratto, idonea ad avviare ulteriori accertamenti.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La impugnazione proposta come appello ex art.322-bis è stata riqualificata in ricorso per cassazione dalla giurisdizione procedente, con conseguente trasmissione alla Corte di legittimità per verifica dei profili di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di dissequestro probatorio il sindacato del giudice sull'istanza di restituzione è limitato: non può sindacare la legittimità originaria del provvedimento del pubblico ministero sul fumus in senso pieno, competenza questa del tribunale del riesame; può intervenire solo per ragioni di necessità o opportunità del mantenimento del vincolo.
  • La Corte valuta l'astratta configurabilità della fattispecie sulla base degli elementi della notizia di reato; la presenza di una consulenza tecnica di parte o di un modello registrato non esclude automaticamente la necessità del sequestro probatorio allo stato delle indagini.
  • Le doglianze formali sul carattere sintetico della motivazione del GIP devono dimostrare che la brevità è meramente apparente e impedisce una cognizione minima dei motivi; in mancanza la motivazione sintetica, se indica ragioni concrete (pregiudizio per le indagini, rischio di aggravamento), può essere ritenuta sufficiente.
  • La proporzionalità della misura cautelare può essere contestata efficacemente quando risulti provabile che il sequestro sia manifestamente eccessivo rispetto allo scopo investigativo e che misure alternative (es. sequestro di un campione) sarebbero altrettanto idonee; in assenza di elementi concreti la censura potrebbe non avere esito favorevole.
  • Per tutelare il diritto di difesa nel procedimento di opposizione al rigetto della restituzione, la difesa dovrebbe documentare e sollecitare con chiarezza l'esibizione e la valutazione della consulenza tecnica di parte, la nomina di un ausiliare tecnico e l'audizione del consulente, e ricorrere al tribunale del riesame per un sindacato più ampio sul fumus.

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