Cassazione Penale, Sentenza n. 4503/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva ridotto il riconoscimento in giorni di pena per la violazione dell'art. 3 CEDU e aveva escluso una liquidazione monetaria. In Cassazione denunciava la violazione degli artt. 178 e 666 c.p.p. per la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'avv. Alessandro Ricci, uno dei due difensori di fiducia, lamentando la nullità del procedimento per omesso avviso
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica a uno dei due difensori costituisca una nullità di regime intermedio, ma che tale nullità si sani se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente; nel caso concreto il difensore presente, delegato oralmente, non aveva eccepito la mancata notifica, per cui il vizio si è considerato sanato. Inoltre la Corte ha confermato che la designazione di un sostituto da parte del difensore può avvenire anche tramite delega orale ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
Era la norma oggetto della valutazione iniziale (riconoscimento di violazione e conseguente misura risarcitoria in termini di riduzione di pena); nella decisione di merito era stata riconosciuta la violazione e calibrato il risarcimento in giorni di pena
Richiamato nell'impugnazione come norma di riferimento per la validità degli atti processuali relativi alle notifiche e alla regolarità del procedimento camerale
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura camerale e alle forme di comunicazione degli atti in tale rito
La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la nullità derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori è una nullità a regime intermedio che si sanerà se non eccepita in udienza dal difensore presente
Interpretato dalla Corte nel senso che la designazione di un sostituto da parte del difensore può avvenire anche mediante delega orale, e pertanto la presenza in udienza del difensore sostituto era efficace a sanare la mancata comunicazione all'altro difensore
art. 9 r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 (richiamato in relazione alla tacita abrogazione)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha interpretato l'art. 96 alla luce della tacita abrogazione di tale disposizione per effetto della riforma della professione forense (legge n. 247/2012)
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma processuale penale richiamata quale fondamento della censura proposta in cassazione (vizio di notifica/nullità)
Richiamata per motivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Richiamato limitatamente ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione (formale nell'ambito del processo)
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto che fissa l'udienza camerale a uno dei due difensori costituisce una nullità di regime intermedio: se il difensore presente in udienza non eccepisce il vizio, la nullità è sanata
- La designazione di un difensore sostituto può avvenire anche mediante delega orale (art. 96, comma 2, c.p.p.), e la presenza del sostituto in udienza può fare venire meno il vizio di mancata notifica all'altro difensore
- Per contestare vizi formali di notifica è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente in udienza; l'omessa eccezione comporta la perdita del vizio come motivo idoneo a far valere la nullità
- In sede di cassazione il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si lamenta una nullità derivante da difetti di notifica in procedimenti camerali, è essenziale documentare che il difensore presente abbia tempestivamente eccepito il vizio oppure dimostrare che non esisteva una valida delega del sostituto
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