Cassazione Penale, Sentenza n. 23887/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso lordinanza che ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 19/05/2023 che negava la liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. per il semestre 28/09/2022-27/03/2023. Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione dellart. 35-bis ord. pen. e vizio di motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare principi generici senza esaminare le doglianze difensive; in particolare si sosteneva che il telefono cellulare contestato era stato trovato in possesso di altro detenuto (Bruno Piacente) e non del ricorrente, che laccusa si fondava su immagini di videosorveglianza che non erano state acquisite né visionate e che le annotazioni descrivevano le immagini come poco nitide; 2) violazione di cui allart. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione allart. 495, comma 2, poiche la difesa aveva chiesto lacquisizione e la conservazione delle immagini del 16/01/2023 (istanze del 26/09/2023 e 30/01/2023) richieste non menzionate né rigettate con atto formale nellordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato lordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza in quanto la motivazione del provvedimento di rigetto risultava insufficiente. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla mera esistenza del procedimento disciplinare e sulla pendenza del procedimento penale senza affrontare specificamente le osservazioni difensive e senza motivare lacquisizione o linutilita delle videoriprese richieste; ne consegue lansnullamento con rinvio affinchè il giudice di merito, in piena autonomia, esamini compiutamente le contestazioni, valuti il valore probatorio delle immagini e dia specifica e completa motivazione in ordine alle doglianze sollevate dalla difesa.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
La concessione della liberazione anticipata e subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato allopera di rieducazione; la valutazione deve essere condotta per ciascun semestre rilevante e motivata; possono essere valutati fatti storicamente accertati anche se su di essi penda procedimento penale.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Norma richiamata nella doglianza relativa alla qualificazione della condotta (uso/possesso di telefono cellulare) e allambito di applicazione di misure disciplinari e di vigilanza; la Corte segnala che la sua applicazione non puo fondarsi su conclusioni generiche se non supportate da adeguata istruttoria e motivazione.
art. 606, comma 1, lett. d) codice di procedura penale
Ground di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il mancato esame e la mancata motivazione delle istanze difensive (acquisizione videoriprese) rientrano nelle censure che giustificano lannullamento.
art. 495, comma 2 codice di procedura penale
Riferimento alla disciplina dellistruttoria e allassunzione di mezzi di prova nel procedimento di sorveglianza; la Corte richiama lobbligo del giudice di pronunciarsi sulle richieste istruttorie e di motivare le ragioni delleventuale rifiuto.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre e richiede motivazione specifica centrata sulla partecipazione allopera di rieducazione nel periodo considerato.
- Fatti disciplinari o elementi che fanno sorgere dubbi sulla condotta del detenuto possono essere considerati anche se su di essi pende procedimento penale, ma il giudice deve basarsi su fatti storicamente accertati e motivare adeguatamente la loro rilevanza.
- Il giudice di sorveglianza non puo limitarsi a richiamare principi generici: deve affrontare e risolvere le specifiche censure difensive, soprattutto quando vengono prodotte circostanze concrete (es. attribuzione della condotta a altro detenuto).
- Le richieste difensive di acquisizione e visione di prove (per es. registrazioni video) devono essere annotate e motivate dal giudice; lassenza di un provvedimento espresso o lignoranza delle istanze puo costituire vizio di motivazione e determinare annullamento con rinvio.
- In presenza di immagini videoriprese la loro acquisizione, visione e valutazione del loro grado di nitidezza e attendibilita sono essenziali per fondare eventuali rilievi disciplinari; se le immagini sono poco nitide il giudice deve esplicitare il valore probatorio attribuito.
- Lannullamento con rinvio e la richiesta di nuovo esame sono la risposta quando la motivazione e linstruttoria sono insufficienti a dimostrare che il diniego del beneficio sia concretamente giustificato.
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