Cassazione Penale, Sentenza n. 34507/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) la qualificazione della condotta come concorso nella detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. n. 309/1990 comma 5), sostenendo che la droga rinvenuta in casa fosse riferibile al fratello Adolf e che le azioni di Oresti (il tentativo di gettare la sostanza nel water) fossero solo di favoreggiamento, non di concorso; (2) la determinazione della pena, ritenuta identica per entrambi nonostante diverse posizioni materiali rispetto alla detenzione della sostanza (Oresti solo per la sostanza in casa, Adolf anche per la droga trovata durante il controllo stradale).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che il giudizio di merito aveva logicamente e pacificamente ritenuto una compartecipazione dei due fratelli ai traffici, estendendo anche a Oresti la riferibilità della sostanza trovata nella immediata disponibilità di Adolf. Il tentativo di disfarsi della cocaina è stato interpretato come indice di consapevolezza e volontà di eludere la responsabilità, non come mera condotta di favoreggiamento. È stato altresì affermato che la detenzione può essere anche per tramite di disponibilità indiretta e che l'arresto di Adolf non escludeva la persistenza della detenzione comune. Conseguentemente il ricorso è respinto e Oresti è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990
La norma sul traffico e detenzione di stupefacenti è stata applicata in chiave di concorso: la Corte ha ritenuto che la detenzione integrasse sia la sostanza trovata in casa sia quella nella immediata disponibilità del fratello, sulla base di elementi di fatto (coabitazione, identica confezione, materiale per lo spaccio, comportamento di Oresti) che giustificano la qualificazione come partecipazione al traffico.
La corte ha richiamato la possibilità che un'imputazione ambigua potesse dar luogo a una nullità a regime intermedio ex art. 522, ma ha osservato che la difesa non aveva sollevato tale nullità in sede opportuna; inoltre la valutazione di merito sulla compartecipazione era sostenuta dagli elementi di fatto acquisiti.
Massime di principio
- La convivenza e l'esistenza di elementi materiali (identica confezione della droga, presenza nell'abitazione di materiali per lo spaccio) possono giustificare la riferibilità della detenzione a più conviventi anche se parte della sostanza è trovata nella immediata disponibilità di uno solo.
- Il tentativo di disfarsi della sostanza al momento della perquisizione è un forte indicatore di consapevolezza e partecipazione alla detenzione ai fini di spaccio, non necessariamente qualificabile come mero favoreggiamento.
- La detenzione può realizzarsi anche mediante disponibilità indiretta: l'arresto di un coindagato non elimina automaticamente la riferibilità della sostanza agli altri conviventi.
- La uniformità della pena tra concorrenti è legittima se il giudice di merito, in modo logico e coerente, attribuisce a entrambi una medesima responsabilità per la condotta criminosa.
- La difesa deve tempestivamente eccepire eventuali vizi dell'imputazione (es. ambiguità suscettibile di nullità ex art. 522) altrimenti tali censure possono risultare inammissibili o inefficaci in sede di legittimità.
- Per evitare la qualificazione come concorrente nella detenzione, il difensore dovrebbe controargomentare in modo organico l'assenza di indici di compartecipazione (ad es. provare assenza di materiale per lo spaccio, diversa disponibilità della sostanza, testimonianze, alibi) e mettere in luce eventuali profili processuali di nullità o vizi di imputazione.
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