Cassazione Civile, Ordinanza n. 27823/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per ottenere la restituzione di euro 21.962,23 già percepiti dalla ricorrente in esecuzione di una precedente sentenza della Corte d'appello, successivamente cassata senza rinvio. Il giudice di merito ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo che operasse il giudicato sulla decisione del Tribunale di Palermo e sull'interpretazione dell'accordo sindacale del 25 febbraio 1998 relativo a un piano di esodo incentivato per dipendenti con determinati requisiti di anzianità. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamentando il mancato esame delle risultanze istruttorie del secondo grado; 2) violazione dell'art. 107 TFUE, assumendo la rilevanza della disciplina sugli aiuti di Stato; 3) richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché, alla luce del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, nel caso di specie operava la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., essendo la censura rivolta a una valutazione di fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché inconferente e comunque fondato su una norma del TFUE priva di efficacia diretta orizzontale nei rapporti privatistici. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.c., osservando che la norma consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Il vizio motivazionale è oggi limitato al solo omesso esame di un fatto decisivo, restando escluso il sindacato sulla mera valutazione delle risultanze istruttorie o sulla sufficienza della motivazione, salvo la mancanza del minimo costituzionale.
Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado nei medesimi termini di fatto, cioè in ipotesi di doppia conforme.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi il requisito minimo costituzionale, nelle ipotesi estreme di assenza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta del requisito motivazionale determina nullità della sentenza.
art. 107 TFUE
La disposizione sugli aiuti di Stato è rivolta agli Stati e non ha efficacia diretta orizzontale nei rapporti tra privati, risultando quindi inconferente rispetto alla lite privata oggetto del giudizio.
La Corte può cassare senza rinvio quando ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito; la previsione è ritenuta chiara e compatibile con la Costituzione.
art. 2 Cost.
La questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale parametro è stata reputata manifestamente infondata.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale parametro è stata reputata manifestamente infondata.
art. 4 Cost.
La questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale parametro è stata reputata manifestamente infondata.
art. 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale in riferimento a tale parametro è stata reputata manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado con la medesima ricostruzione dei fatti, opera la preclusione della doppia conforme e non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La censura di motivazione è ammissibile solo nei casi-limite di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità, che integrano nullità della sentenza per difetto del minimo costituzionale.
- Una norma del TFUE priva di efficacia diretta orizzontale non può essere invocata direttamente per regolare un rapporto privatistico tra soggetti privati quando la sua struttura è rivolta agli Stati.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma processuale è manifestamente infondata quando la disposizione censurata abbia contenuto chiaro e si presti a una lettura compatibile con i parametri costituzionali evocati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →