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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32390/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, tramite difensore comune e procuratore speciale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Alessandria che aveva applicato, su richiesta, la pena di un anno di reclusione ciascuno per vari episodi del reato tributario di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi ad Alessandria negli anni dal 2019 al 2022. Dopo la proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione perché il G.U.P. aveva emesso un provvedimento di correzione materiale sul punto devoluto in cassazione, ossia la mancata concessione della sospensione condizionale breve ex art. 163, comma 4, c.p. La Corte ha quindi rilevato che era venuto meno l'interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, determinata da una causa non imputabile ai ricorrenti, cioè l'intervenuta correzione materiale del provvedimento impugnato sul tema della sospensione condizionale breve. Ha inoltre precisato che, in tale situazione, non consegue alcuna condanna alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende, perché la sopravvenuta perdita di interesse non integra soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice richiamata come titolo dei vari episodi oggetto di applicazione della pena concordata

  • art. 163, comma 4, c.p.

    norma richiamata come oggetto della censura iniziale, relativa alla sospensione condizionale breve

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica l'esito come inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell'impugnazione

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, la rinuncia al ricorso o comunque la sopravvenuta eliminazione del tema devoluto determina inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la carenza di interesse all'impugnazione dipende da una causa non imputabile al ricorrente e sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non può essere pronunciata condanna né alle spese processuali né alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La correzione materiale del provvedimento impugnato, se incide esattamente sul punto oggetto di ricorso, può rendere priva di utilità la decisione della Corte e far venir meno l'interesse a impugnare.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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