Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04950/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Un'azienda agricola, ubicata in un comprensorio gestito da un consorzio di bonifica, ha convenuto quest'ultimo per ottenere il risarcimento dei danni subiti alle coltivazioni, deducendo che nel giugno 2017 vi erano state improvvise e reiterate interruzioni dell'erogazione dell'acqua necessaria all'irrigazione, con conseguente morte di numerose piante per asfissia. La domanda era stata prospettata come responsabilità da inadempimento e, in subordine, come responsabilità aquiliana e da cose in custodia. Il Tribunale di Latina ha però accolto l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, ritenendo che la controversia coinvolgesse la gestione di un'opera idraulica e quindi la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma. Con il regolamento di competenza, la parte attrice ha censurato tale decisione sostenendo che la lite riguardasse solo la mancata o irregolare erogazione del servizio idrico, senza impugnare atti tecnico-amministrativi né contestare scelte sul regime delle acque pubbliche; ha inoltre dedotto che la competenza sarebbe già stata implicitamente radicata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale non era stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento e ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, disponendo che la causa vi sia riassunta nei termini di legge. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mancata eccezione di incompetenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo avrebbe cristallizzato la competenza del Tribunale ordinario, chiarendo che il successivo giudizio di merito è autonomo rispetto all'a.t.p. e che le questioni di competenza ivi non dedotte non restano precluse. Nel merito del regolamento, la Corte ha applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775/1933 attribuisce al giudice specializzato tutte le domande, comunque motivate, contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica dirette al risarcimento di un danno causato dal modo in cui l'opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. Poiché la domanda riguardava proprio la gestione dell'impianto irriguo e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua, la competenza apparteneva al Tribunale delle acque. Le spese del regolamento sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali preesistenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma utilizzata per introdurre il giudizio di merito in forma semplificata da parte dell'attrice

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione di legge nel regolamento di competenza

  • art. 140, lettera e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    interpretato nel senso che devolve al Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica per danni causati dal modo in cui l'opera è stata realizzata, gestita o mantenuta

  • art. 2, quarto comma, r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della diversa ripartizione di competenza

  • art. 22 della legge 13 luglio 1915, n. 774

    richiamata quale fonte modificativa dell'art. 2, quarto comma, r.d. n. 523/1904

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, rileva la riconducibilità del danno al modo in cui un'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta, non la formale qualificazione della domanda né la sola presenza di provvedimenti amministrativi impugnati.
  • La competenza del Tribunale regionale delle acque può sussistere anche quando la domanda sia proposta come azione risarcitoria per responsabilità contrattuale, se il pregiudizio dedotto deriva causalmente dall'opera idraulica o dalla sua gestione.
  • Non è necessario, per radicare la competenza del giudice specializzato, che vi sia una condotta commissiva della pubblica amministrazione o un previo atto amministrativo; è sufficiente che il danno sia imputato all'opera idraulica.
  • Il giudizio di merito instaurato dopo un accertamento tecnico preventivo è autonomo rispetto al procedimento cautelare o istruttorio precedente; pertanto, l'eventuale mancata eccezione di incompetenza nell'a.t.p. non preclude la deduzione della questione nel giudizio di merito.
  • Quando la controversia investe la gestione di impianti irrigui o di bonifica e le modalità di erogazione dell'acqua, la causa tende a rientrare nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche se il danno è prospettato come conseguenza del funzionamento dell'opera idraulica.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProcedimenti cautelari
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.