Cassazione Civile, Ordinanza n. 04950/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
Un'azienda agricola, ubicata in un comprensorio gestito da un consorzio di bonifica, ha convenuto quest'ultimo per ottenere il risarcimento dei danni subiti alle coltivazioni, deducendo che nel giugno 2017 vi erano state improvvise e reiterate interruzioni dell'erogazione dell'acqua necessaria all'irrigazione, con conseguente morte di numerose piante per asfissia. La domanda era stata prospettata come responsabilità da inadempimento e, in subordine, come responsabilità aquiliana e da cose in custodia. Il Tribunale di Latina ha però accolto l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, ritenendo che la controversia coinvolgesse la gestione di un'opera idraulica e quindi la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma. Con il regolamento di competenza, la parte attrice ha censurato tale decisione sostenendo che la lite riguardasse solo la mancata o irregolare erogazione del servizio idrico, senza impugnare atti tecnico-amministrativi né contestare scelte sul regime delle acque pubbliche; ha inoltre dedotto che la competenza sarebbe già stata implicitamente radicata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale non era stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento e ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, disponendo che la causa vi sia riassunta nei termini di legge. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mancata eccezione di incompetenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo avrebbe cristallizzato la competenza del Tribunale ordinario, chiarendo che il successivo giudizio di merito è autonomo rispetto all'a.t.p. e che le questioni di competenza ivi non dedotte non restano precluse. Nel merito del regolamento, la Corte ha applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775/1933 attribuisce al giudice specializzato tutte le domande, comunque motivate, contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica dirette al risarcimento di un danno causato dal modo in cui l'opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. Poiché la domanda riguardava proprio la gestione dell'impianto irriguo e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua, la competenza apparteneva al Tribunale delle acque. Le spese del regolamento sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali preesistenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
norma utilizzata per introdurre il giudizio di merito in forma semplificata da parte dell'attrice
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge nel regolamento di competenza
art. 140, lettera e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
interpretato nel senso che devolve al Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica per danni causati dal modo in cui l'opera è stata realizzata, gestita o mantenuta
art. 2, quarto comma, r.d. 25 luglio 1904, n. 523
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della diversa ripartizione di competenza
art. 22 della legge 13 luglio 1915, n. 774
richiamata quale fonte modificativa dell'art. 2, quarto comma, r.d. n. 523/1904
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, rileva la riconducibilità del danno al modo in cui un'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta, non la formale qualificazione della domanda né la sola presenza di provvedimenti amministrativi impugnati.
- La competenza del Tribunale regionale delle acque può sussistere anche quando la domanda sia proposta come azione risarcitoria per responsabilità contrattuale, se il pregiudizio dedotto deriva causalmente dall'opera idraulica o dalla sua gestione.
- Non è necessario, per radicare la competenza del giudice specializzato, che vi sia una condotta commissiva della pubblica amministrazione o un previo atto amministrativo; è sufficiente che il danno sia imputato all'opera idraulica.
- Il giudizio di merito instaurato dopo un accertamento tecnico preventivo è autonomo rispetto al procedimento cautelare o istruttorio precedente; pertanto, l'eventuale mancata eccezione di incompetenza nell'a.t.p. non preclude la deduzione della questione nel giudizio di merito.
- Quando la controversia investe la gestione di impianti irrigui o di bonifica e le modalità di erogazione dell'acqua, la causa tende a rientrare nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche se il danno è prospettato come conseguenza del funzionamento dell'opera idraulica.
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