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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19898/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato le condanne già inflitte. I capi di imputazione riguardavano, per un capo comune, il concorso in un episodio qualificato con riferimento a furto in abitazione aggravato, minaccia, tentata violenza privata e contestata violazione di domicilio; per un imputato era inoltre contestata una lesione personale; per una imputata anche un ulteriore tentativo di furto in abitazione. Due ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare i motivi di gravame e che mancava la querela dei proprietari, ritenendo quindi improcedibile il reato. Il terzo ricorrente ha censurato: la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; la mancata riqualificazione del fatto come tentativo di violazione di domicilio, con doglianze sull’elemento soggettivo; la mancata esclusione dell’aggravante della circostanza di cui all’art. 625, n. 2, c.p.; e il mancato riconoscimento della diminuente per il ruolo marginale ex art. 116 c.p., sostenendo che la motivazione di merito fosse insufficiente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi di due ricorrenti si limitassero a riprodurre i motivi di appello senza una reale critica di legittimità, e ha rilevato che l’eccezione di difetto di querela era manifestamente infondata perché il furto in abitazione è procedibile d’ufficio. Quanto al terzo ricorso, ha giudicato inammissibili o infondati i motivi perché volti a ottenere una nuova valutazione di merito, privi di specifica censura dell’iter argomentativo della sentenza impugnata e, per l’aggravante, non accompagnati da rituale deduzione del travisamento della prova. È stata quindi disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il provvedimento richiama il titolo di reato contestato come furto in abitazione, trattandolo come delitto procedibile d'ufficio ai fini della censura sulla querela.

  • art. 625, n. 2 c.p.

    È evocato come circostanza aggravante oggetto di doglianza, ma la Corte osserva che il ricorso non la censura in modo specifico e rituale.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    È richiamato tra le norme incriminatrici del capo comune, quale parte del complesso dei fatti contestati.

  • art. 56 c.p.

    È richiamato sia per il capo comune sia per il capo relativo a una imputata, in relazione a condotte tentate.

  • art. 610 c.p.

    È richiamato tra le norme contestate nel capo comune, come reato-fine o connesso ai fatti di concorso.

  • art. 581 c.p.

    È richiamato come reato ascritto a uno dei ricorrenti per un capo autonomo.

  • art. 116 c.p.

    È richiamato nella doglianza sulla mancata attenuante per il ruolo marginale del concorrente, ma la Corte considera il motivo meramente reiterativo e non specificamente critico.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente trascrivere o riprodurre i motivi di appello: il ricorso deve contenere una specifica critica al ragionamento della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
  • La deduzione del difetto di querela è infondata quando il reato contestato è procedibile d'ufficio; il giudice di legittimità può dichiarare manifestamente infondato il motivo se esso contrasta con il dato normativo.
  • Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili se non individuano un vero vizio di motivazione o un travisamento della prova dedotto in modo rituale.
  • Il mancato riconoscimento di una attenuante o la mancata riqualificazione del fatto non possono essere utilmente censurati in cassazione con doglianze generiche o reiterative, se la sentenza di merito ha offerto una motivazione congrua e logica.
  • L’inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoViolenza privataMinacceLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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