Cassazione Penale, Sentenza n. 09116/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il PM chiedeva la revoca perché, entro il termine biennale successivo al passaggio in giudicato della precedente condanna per contravvenzione (art. 186 lett. c) d.lgs. n. 285/1992, sentenza del 13.12.2013, irrevocabile), il prevenuto era stato poi condannato per delitto (rapina aggravata, art. 628 comma 3 n. 2 c.p., sentenza del 15.2.2019, confermata in appello). Il GIP aveva rifiutato la revoca ritenendo che la nuova condanna non fosse della "stessa indole" della precedente e quindi non integrasse il presupposto per la revoca; il Procuratore impugnava sostenendo che la giurisprudenza interpreta l'art. 168 n. 1 nel senso che il requisito della medesima indole si applica solo quando la condanna sopravvenuta è per contravvenzione, mentre la sopravvenienza di un delitto determina comunque la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha affermato che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della revoca di cui all'art. 168 comma 1 n. 1 c.p. il requisito della medesima indole opera solo se la condanna sopravvenuta è per contravvenzione; qualora la sopravvenuta sia per delitto, questa determina automaticamente la revoca della sospensione condizionale della pena se avvenuta nel termine previsto (biennio dal passaggio in giudicato). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale della pena)
La disposizione è interpretata in senso restrittivo rispetto al requisito della "medesima indole": l'identità di indole del reato sopravvenuto è richiesta solo quando la condanna sopravvenuta è per contravvenzione; se la condanna sopravvenuta è per delitto, questa comporta la revoca di diritto se intervenuta nel termine biennale.
art. 186 lett. c) d.lgs. n. 285/1992
Individua la contravvenzione per la quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena nel caso concreto; rileva perché la regola della "medesima indole" opera quando la sopravvenuta condanna è anch'essa per contravvenzione.
art. 628 cod. pen. comma 3 n. 2
Norma relativa alla rapina aggravata; la condanna per un delitto di tal genere, se sopravvenuta entro il termine previsto, configura causa automatica di revoca della sospensione condizionale concessa per una precedente contravvenzione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata)
«Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente»
La Corte di cassazione ha più volte confermato che la sopravvenienza di una condanna per delitto nel termine biennale dal passaggio in giudicato della precedente condanna comporta la revoca automatica della sospensione condizionale; la regola della "medesima indole" trova applicazione solo in ipotesi di successive condanne contravvenzionali.
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 comma 1 n. 1 c.p. si verifica quando, entro il termine biennale dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, interviene una condanna per delitto, indipendentemente dalla "stessa indole" rispetto alla precedente.
- Il requisito della "medesima indole" tra la precedente condanna e quella sopravvenuta è rilevante solo quando la condanna sopravvenuta è per contravvenzione; in tal caso occorre verificare l'affinità dell'indole tra le due fattispecie.
- Il giudice dell'esecuzione non può rifiutare la revoca invocando la diversa indole quando la condanna sopravvenuta è per delitto: un'errata applicazione di tale regola costituisce violazione di legge e può essere cassata.
- Nelle richieste di revoca presentate dal pubblico ministero è fondamentale documentare la natura (delitto vs contravvenzione) e la decorrenza temporale della sopravvenuta condanna rispetto al passaggio in giudicato della precedente decisione.
- Se si difende in una simile situazione, è opportuno contestare la sussistenza del presupposto temporale (termine biennale) o far valere cause estintive/absolutive della nuova condanna; altrimenti la revoca è normalmente inevitabile quando la nuova condanna è per delitto.
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