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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22784/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una privata aveva convenuto la Provincia davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un fondo agricolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto violazione degli artt. 822, 826, 828, 829 e 1158 c.c., sostenendo che il fondo dovesse ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente e quindi non usucapibile, in ragione della destinazione a fini pubblici risultante da una convenzione con l'Università della Calabria e dalla concreta destinazione a impianto di energia solare; (2) ha dedotto violazione degli artt. 1140, 1141, 1145, 1158, 1164 c.c. e 115-116 c.p.c., censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la sola coltivazione del fondo sarebbe stata sufficiente a provare il possesso utile all'usucapione; (3) ha censurato il governo delle spese. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo, la Corte ha osservato che per ricondurre un bene al patrimonio indisponibile non basta la mera intenzione dell'ente di destinarlo a fini di utilità pubblica, occorrendo l'effettivo e attuale asservimento del bene a tale scopo; nel caso concreto, la censura non si confrontava con l'accertamento di merito sulla mancata prova di tale destinazione. Sul secondo motivo, invece, la Corte ha ritenuto che la mera coltivazione agricola non sia sufficiente, da sola, a dimostrare il possesso uti dominus idoneo all'usucapione di un fondo agricolo, essendo compatibile anche con un titolo convenzionale o con la mera tolleranza del proprietario. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 822 c.c.

    Richiamato per la disciplina dei beni demaniali; ai fini della non usucapibilità occorre la concreta destinazione del bene a uso pubblico.

  • art. 826 c.c.

    Richiamato per il patrimonio indisponibile; l'appartenenza deriva dall'effettivo asservimento del bene a fini di pubblica utilità.

  • art. 828 c.c.

    Richiamato in tema di beni patrimoniali e passaggio dal demanio/patrimonio; la Corte ribadisce la necessità della concreta destinazione pubblica.

  • art. 829 c.c.

    Richiamato per evidenziare che, per i beni demaniali in genere, il passaggio al patrimonio ha natura dichiarativa, ma ciò presuppone la perdita della destinazione pubblica.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione richiamata per contestare o confermare la maturazione del possesso utile all'acquisto della proprietà.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la nozione di possesso, che deve essere valutata in termini di possesso uti dominus e non di mera coltivazione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova del possesso e alla distinzione tra possesso e detenzione.

  • art. 1145 c.c.

    Richiamato in tema di rapporti tra possesso e beni pubblici; la Corte ne fa applicazione nel quadro dell'usucapione di bene asseritamente pubblico.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova del possesso utile all'usucapione e alla compatibilità con una disponibilità non proprietaria.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Per escludere l'usucapibilità di un bene di un ente territoriale non basta la mera destinazione programmata o l'intenzione amministrativa di utilizzarlo per fini pubblici: serve la prova dell'effettivo e attuale asservimento del bene a tale funzione.
  • La prova dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile può derivare anche da una concreta utilizzazione pubblica, ma la sua assenza va desunta da elementi oggettivi incompatibili con l'uso pubblico nel tempo; la sola allegazione dell'atto di destinazione non è sufficiente.
  • Nell'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, perché è compatibile anche con una detenzione fondata su titolo o con la tolleranza del proprietario.
  • Ai fini della prova del possesso ad usucapionem di un fondo agricolo, la recinzione del fondo costituisce un indice particolarmente significativo dell'esercizio dello ius excludendi alios, essendo espressione dell'intenzione di comportarsi come proprietario.

Come è indicizzato

MateriePossesso
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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