Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una cooperativa edile aveva agito per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo di lavori edili eseguiti su un immobile; il committente aveva resistito sostenendo che vi fossero due distinti appalti, uno relativo al proprio negozio già integralmente pagato e uno relativo a parti dell'immobile condominiale per le quali aveva versato solo le quote di sua competenza. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito richiesto; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata l'esecuzione dei lavori e non dimostrato un accordo a forfait per l'importo invocato dal committente. In cassazione il committente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1657 c.c., sostenendo che le scritture prodotte avrebbero cristallizzato un prezzo finale a saldo e che la Corte di merito avrebbe male interpretato gli accordi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'appaltatrice non avesse provato i lavori eseguiti e che la CTU non potesse supplire a tale carenza; 3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice d'appello avesse fondato la decisione su una CTU esplorativa e avesse trascurato documenti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché l'interpretazione del contratto è attività di merito sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente indicati né effettivamente violati: il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa delle scritture, inammissibile in sede di legittimità, peraltro in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non denunciava un erroneo riparto dell'onere probatorio, ma contestava l'apprezzamento delle prove; la Corte d'appello aveva valorizzato testimonianza e riscontri documentali, con la CTU come supporto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice non aveva utilizzato prove non dedotte dalle parti né attribuito alla CTU valore di prova legale, ma aveva semplicemente valutato criticamente gli elementi istruttori; inoltre il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato, ex art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    criterio di interpretazione del contratto basato sulla comune intenzione delle parti; la sua violazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno interpretate nel loro complesso; la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una lettura alternativa a quella adottata dal giudice di merito.

  • art. 1657 c.c.

    la determinazione del corrispettivo dell'appalto deve essere valutata alla luce dell'accordo e delle risultanze probatorie; nel caso concreto la Corte ha escluso che le scritture imponessero un prezzo fisso a saldo.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando contesta l'apprezzamento dell'adempimento dell'onere da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione di norme di diritto, ma non di ottenere una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti consentiti dalla norma e, nel caso di doppia conforme, è precluso il riesame del fatto decisivo già valutato in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado con la medesima motivazione (doppia conforme).

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuta le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale imposto dalla legge; non quando compie un apprezzamento comparativo tra prove liberamente valutabili.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato componente del collegio dopo la pronuncia delle Sezioni Unite indicata nella decisione.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del componente del collegio, esclusa dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha applicato la condanna pecuniaria per abuso del processo a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti; non è ammesso chiedere una semplice rilettura alternativa del testo negoziale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca l'onere della prova in modo errato; se la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove e la ritenuta dimostrazione del fatto costitutivo, il motivo è inammissibile o comunque non riconducibile alla norma sull'onere probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito sindacare il prudente apprezzamento del giudice di merito sulle prove ritualmente acquisite, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi residuo.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé prova esplorativa o prova legale vietata: può legittimamente fungere da ausilio alla decisione se trova fondamento negli atti di causa ed è valutata insieme agli altri elementi istruttori.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede la deduzione di un uso processualmente scorretto della prova; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare un riesame del fatto attraverso il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.