Cassazione Penale, Sentenza n. 17038/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione articolando due motivi: (1) censura di illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p., invocando gli artt. 3 e 24 Cost. e l'art. 23 legge n. 87/1953, sostenendo che non possa operare l'aumento di pena per recidiva in modo da escludere la prevalenza di una circostanza attenuante relativa al modico valore dei beni o alla loro pertinenzialità; (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 624-bis c.p., perché il luogo del fatto non costituirebbe "privata dimora" (la proprietaria era residente altrove e la casa sarebbe una "seconda casa") e perché mancherebbe la mancanza di consenso all'accesso al cortile essendo assente un portone di ingresso che impedisse l'ingresso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la questione di rilevanza costituzionale: non può considerarsi "modico" il valore di euro 500,00 e le doglianze fondate sugli artt. 3 e 24 Cost. non emergono fondate perché il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle pene e non sussiste manifesta sproporzione; inoltre la tutela rafforzata si applica anche alle pertinenze dell'abitazione, essendo queste strettamente connesse alla vita domestica. Sul secondo motivo ha confermato che un immobile non abitato abitualmente può comunque integrare la nozione di "privata dimora" se non è abbandonato. In conclusione il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"[c]hiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni" (testo originario citato) e "[l]e circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste..." (quarto comma introdotto dalla legge n. 103/2017)
La Corte interpreta la norma come disciplina autonoma che giustifica una maggiore tutela anche per le pertinenze; la previsione legislativa che limita l'efficacia delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è legittima e rientra nella discrezionalità del legislatore nella determinazione della sanzione.
art. 3 Cost.
La Corte ritiene manifestamente infondata la censura di contrasto con il principio di uguaglianza in relazione alla mancata previsione di un'attenuante specifica: il legislatore può graduare la sanzione senza violare l'art. 3, purché non sussista manifesta sproporzione.
art. 24 Cost.
Il parametro relativo al diritto di azione e difesa è ritenuto inconferente rispetto a doglianze sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, soprattutto in assenza di spiegazione su come la pena incida sul diritto di difesa.
Citata dal ricorrente in relazione ai limiti procedurali dell'impugnazione; la Corte non ritiene che ciò dia rilievo alla questione di costituzionalità prospettata.
Rilevato dal ricorrente come possibile ostacolo alla cumulazione di aumenti e attenuanti; la Corte non ha ritenuto che costituisca motivo idoneo a sostenere la rilevanza della questione costituzionale prospettata.
art. 625 cod. pen. (n.1 soppressa)
La Corte richiama la storia normativa: con la legge n. 128/2001 il furto in abitazione è divenuto fattispecie autonoma sostituendo la precedente aggravante, giustificando una diversa disciplina sanzionatoria.
legge n. 128/2001 e legge n. 103/2017
Richiamate come interventi legislativi che hanno autonomizzato e poi aggravato la fattispecie del furto in abitazione, inclusa l'introduzione di limiti alle circostanze attenuanti (riforma 2017).
Usato per chiarire che le pertinenze sono luoghi strumentali del bene principale e quindi meritevoli di tutela analoga a quella dell'abitazione.
art. 98 e art. 625-bis cod. pen. (richiamati)
Citate nel contesto delle circostanze attenuanti ed aggravanti: la norma limita l'operatività di attenuanti diverse da quelle espressamente previste rispetto alle aggravanti.
Massime di principio
- Il furto commesso nelle pertinenze dell'abitazione rientra nella nozione tutelata dall'art. 624-bis c.p. e può essere sanzionato con maggiore rigore come il furto in abitazione.
- Un immobile non abitato stabilmente può comunque costituire "privata dimora" se non è abbandonato; la mera residenza altrove del proprietario o l'uso saltuario non escludono l'applicabilità dell'art. 624-bis.
- Il valore dei beni di euro 500,00 non è automaticamente da considerarsi "di modico valore" ai fini di una attenuante specifica: il giudice valuta la non riconoscibilità del valore come modico.
- Le censure di illegittimità costituzionale della disciplina penale basate sulla presunta sproporzione della pena richiedono la dimostrazione di una manifesta sproporzione; la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene è ampia.
- La previsione normativa che limita l'efficacia delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti (come introdotta dalla riforma) è considerata legittima e non obbliga il legislatore a creare una fattispecie attenuata per le pertinenze.
- Questioni di impatto sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) devono essere concretamente illustrate: non bastano affermazioni generiche sulla eccessività della pena per fondare la rilevanza costituzionale.
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