Cassazione Penale, Sentenza n. 12263/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge per mancata valutazione delle censure: in particolare contesta l'accertamento del dolo specifico (sostiene che il bene era destinato all'uso di terzi, il suocero Callipari Domenico, e non a procurare un profitto all'agente) e lamenta il mancato esame della richiesta, in appello, di riconoscimento delle attenuanti generiche come equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che in sede di appello il ricorrente si sia limitato a ribadire la contestazione dell'insussistenza del dolo specifico senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado (che aveva ritenuto provato lo scopo di trarre profitto anche quando il beneficio è destinato a terzi). Analogamente, la richiesta di riconsiderare le attenuanti generiche era generica e priva di argomentazione puntuale rispetto alla valutazione del Tribunale; inoltre il Tribunale aveva comunque riconosciuto attenuanti (pur ritenendo sussistenti aggravanti) e determinato la pena in misura prossima al minimo. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiesto dal ricorrente come base di doglianza; la Corte ha interpretato le regole di ammissibilità dei motivi di impugnazione nel senso che devono essere specifici e confrontati con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera ripetizione generica è inammissibile
Richiamato insieme all'art. 591; la Corte ha applicato il principio della specificità dei motivi di ricorso per cassazione, rilevando l'assenza di un concreto e puntuale motivo idoneo a mettere in crisi la motivazione della sentenza impugnata
Norma sul reato di furto; la sentenza di merito aveva fatto leva sull'installazione dell'ascensore presso l'abitazione di terzi per desumere lo scopo di trarre profitto dal bene, interpretando il dolo di utilità/profitto in senso esteso anche quando il beneficio è destinato a soggetti diversi dall'agente
Riguarda le circostanze aggravanti del furto; la valutazione del Tribunale sull'esistenza delle aggravanti non è stata efficacemente contestata in appello, per cui la Corte ne ha confermato la tenuta rispetto alle deduzioni difensive generiche
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una sentenza è necessario che i motivi di appello e di ricorso siano specifici e confrontino espressamente le argomentazioni della decisione impugnata; la mera ripetizione di affermazioni generiche è causa di inammissibilità
- Il dolo specifico relativo al fine di trarre profitto può essere riconosciuto anche quando il profitto è destinato a terzi; spetta alla difesa dimostrare con argomentazioni e fatti concreti l'assenza di tale finalità
- Se il giudice di primo grado ha già riconosciuto attenuanti (anche se non sufficienti a prevalere sulle aggravanti) il ricorrente deve contestare in modo puntuale la valutazione motivazionale per sperare in una diversa determinazione della pena
- In sede di legittimità la Corte non ammette nuovi argomenti che non risultino già adeguatamente svolti in appello; il ricorso deve sviluppare specifiche criticità della motivazione impugnata
- La genericità dei motivi può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda
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