Cassazione Penale, Ordinanza n. 30569/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, marito e moglie, hanno proposto ricorso comune per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dai fatti richiamati nella decisione emerge che l'episodio si è verificato a seguito del controllo del titolo di viaggio su un mezzo pubblico: l'uomo, privo di biglietto, avrebbe reagito in modo aggressivo prima verso l'autista e poi verso gli operanti intervenuti, arrivando, insieme alla moglie, ad aggredirli con morsi, calci, gomitate e testate; le lesioni erano state documentate dal pronto soccorso con prognosi di 10 giorni. Nel ricorso si contestavano, in sostanza, la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo l'arbitrarietà dell'intervento degli operanti, invocando la particolare tenuità del fatto, criticando il diniego delle attenuanti generiche e lamentando un errore nel calcolo della prescrizione. La Corte ha ritenuto i motivi per lo più fattuali e già confutati in appello; ha inoltre escluso la tenuità del fatto per il numero di persone aggredite e ha rigettato la doglianza sulla prescrizione, rilevando che andavano computati ulteriori 231 giorni per rinvii richiesti dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte di merito, meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette e non illogiche. Ha confermato che la condotta degli operanti non era arbitraria e che la reazione degli imputati integrava pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; ha ritenuto corretta anche la qualificazione delle lesioni come aggravate dal nesso teleologico. Ha giudicato generiche le doglianze su tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio, osservando che la pena era stata determinata sul minimo edittale e che non vi erano elementi favorevoli per le attenuanti generiche. Infine, ha escluso l'errore nel calcolo della prescrizione, dovendosi aggiungere i giorni di rinvio richiesti dalla difesa. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta descritta, consistita nell'aggressione agli operanti intervenuti per un controllo dovuto, è stata ritenuta pienamente integrativa del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; l'arbitrarietà del comportamento degli agenti è stata esclusa.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha disposto le conseguenze previste da questa norma.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del numero di persone attinte dalle violenze ingiustificate dei coniugi.
È richiamato come norma incriminatrice contestata e ritenuta pacificamente integrata dalla condotta aggressiva verso gli operanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto o che riproducano motivi già vagliati e disattesi in appello, quando la motivazione di merito sia logicamente corretta e non manifestamente illogica.
- La reazione violenta contro l'operante che stia compiendo un controllo dovuto non può essere giustificata invocando in modo strumentale l'arbitrarietà dell'intervento, se il controllo trae origine da una condotta illecita o irregolare dell'interessato.
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrato anche da una reazione attiva e aggressiva contro gli operanti, non soltanto da forme di resistenza passiva.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta offensiva coinvolga più persone e presenti modalità violente non marginali.
- Ai fini del calcolo della prescrizione devono computarsi anche i periodi di rinvio del processo imputabili a richieste della difesa, se risultanti dai verbali di udienza.
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