Cassazione Penale, Sentenza n. 21887/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione per ottenere, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, la sostituzione della pena detentiva di 2 anni e 6 mesi inflitta con sentenza del 21/01/2020 con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 l. n. 689/1981. Il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta de plano ritenendo che la pena sostitutiva non fosse maggiormente idonea alla rieducazione e non potesse presumersi l'adempimento delle prescrizioni, alla luce della gravità del reato e della personalità del condannato. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per non aver valorizzato la relazione di sintesi della casa circondariale di Potenza che attestava regolare condotta intramuraria e auspicava una misura esterna.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale per violazione procedurale: il rigetto de plano è stato pronunciato senza instaurazione del contraddittorio, mentre la decisione del giudice dell'esecuzione si fondava su valutazioni discrezionali (idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e personalità del condannato) che richiedono invece l'udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti. La Corte ha precisato che la pronuncia de plano senza contraddittorio è ammissibile soltanto nelle ipotesi di manifesta infondatezza intesa come difetto oggettivo di condizioni di legge non implicanti valutazione discrezionale; fuori da tali casi la mancata instaurazione del contraddittorio integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio. La decisione è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Foggia perché decida nuovamente, in piena autonomia e con fissazione di apposita udienza camerale, nel contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'istanza volta alla sostituzione della pena; la sentenza la considera il titolo procedurale dell'istanza senza una specifica reinterpretazione della norma.
Disposizione indicata come fonte delle pene sostitutive richieste dal ricorrente; la decisione non entra nel merito dell'applicabilità sostanziale della norma, essendo censurata la mancata instaurazione del contraddittorio.
Richiamata insieme all'art. 20-bis come base normativa per le pene sostitutive; la Corte non ha valutato nel merito l'applicabilità ma ha ordinato il rilievo procedurale del contraddittorio.
il comma 2 consente il decreto reso de plano e in assenza di contraddittorio quando l'istanza sia gia' rigettata per gli stessi elementi oppure sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il potere di decidere de plano è ammesso solo per la manifesta infondatezza intesa come difetto obiettivo di condizioni di legge non implicanti valutazione discrezionale; le valutazioni che richiedono discrezionalità e approfondimento richiedono l'udienza in camera di consiglio con contraddittorio (commi 3 e 9).
Richiamato come modello procedurale per l'udienza in camera di consiglio che deve essere assicurata nelle decisioni che implicano valutazioni discrezionali.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla rilevabilità d'ufficio delle nullità: la mancata instaurazione del contraddittorio, ove non giustificata dalla legge, integra nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La pronuncia de plano senza contraddittorio prevista dall'art. 666 c. 2 cpp è ammissibile solo per ipotesi di manifesta infondatezza riconducibile a difetto oggettivo di condizioni di legge non soggette a valutazione discrezionale; non può essere impiegata per respingere istanze che richiedono un giudizio valutativo sulla rieducazione o sull'adempimento di prescrizioni.
- Quando la decisione richiede valutazioni discrezionali (es. idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione, personalità del condannato, affidabilità rispetto alle prescrizioni), il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza in camera di consiglio e garantire il contraddittorio tra le parti (compreso il parere del Pubblico Ministero).
- L'omessa instaurazione del contraddittorio, fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo esame.
- Il ricorrente che intenda ottenere misure sostitutive dovrebbe documentare puntualmente la condotta intramuraria e produrre elementi che rendano difficoltoso per il giudice rigettare l'istanza de plano; la presenza di relazione favorevole dell'istituto penitenziario rafforza l'obbligo del confronto in contraddittorio.
- La difesa può far valere la nullità per omesso contraddittorio in ogni stato e grado; il Pubblico Ministero ha titolo a partecipare al contraddittorio e la sua mancata acquisizione può essere motivo di nullità deducibile anche dalla parte privata.
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