Cassazione Penale, Sentenza n. 25588/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iannone era stato condannato per furto aggravato per essersi impossessato di un telefono cellulare custodito all'interno di un'autovettura parcheggiata. La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui al n.2 dell'art. 625 c.p. ma ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dal n.7 (cose esposte alla pubblica fede), valutando che il parcheggio del circolo sportivo fosse comunque accessibile a terzi e privo di sorveglianza tale da impedire l'accesso. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il parcheggio fosse privato e non accessibile al pubblico e che la vittima aveva lasciato il telefono per libera scelta (non per necessità), non sussistendo quindi l'aggravante; ha inoltre dedotto che, venuta meno una delle aggravanti, era maturata la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la nozione di "esposizione alla pubblica fede" non dipende dalla natura pubblica o privata del luogo, ma dalla effettiva condizione di accessibilità e dalla mancanza di protezione continua: un parcheggio, anche in ambito privato, può integrare l'esposizione se accessibile e non sorvegliato. Ha inoltre seguito l'orientamento secondo cui rientrano nella nozione di cose esposte per "necessità e consuetudine" anche gli oggetti temporaneamente lasciati all'interno di un veicolo parcheggiato (anche se non fanno parte della normale dotazione). Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che il termine non si era estinto per effetto delle sospensioni e dei rinvii processuali (anche quelle dovute al d.l. 17/03/2020 n.18), per cui il termine di prescrizione maturerà successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.2, n.5, n.7)
art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen.; art. 625, n. 7, cod. pen.
L'aggravante per "cose esposte alla pubblica fede" (n.7) non si fonda sulla pubblicità del luogo ma sulla condizione di esposizione determinata dall'assenza di protezione effettiva e dalla fiducia del proprietario nel rispetto altrui; possono rientrarvi anche oggetti lasciati nell'autovettura per "necessità e consuetudine", anche se non costituiscono dotazione normale del veicolo
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Ha determinato la sospensione dei termini processuali per il periodo indicato in relazione al contenimento della pandemia da Covid-19, incidendo sul calcolo della decorrenza della prescrizione
Massime di principio
- La qualificazione di "cosa esposta alla pubblica fede" va valutata in base all'accessibilità effettiva del luogo e alla presenza/assenza di sorveglianza o di mezzi idonei a impedire l'accesso: un'area privata dotata di recinzione o cancello non esclude automaticamente l'aggravante se l'accesso non è effettivamente impedito o il controllo non è continuativo
- Oggetti temporaneamente lasciati dentro un veicolo possono essere considerati esposti alla pubblica fede per "necessità e consuetudine": non è richiesto che facciano parte della normale dotazione del veicolo se è comune prassi lasciarli per ragioni di comodità durante soste ordinarie
- Per escludere l'aggravante il resistente (o la difesa) deve provare concretamente che l'accesso era effettivamente precluso o che esisteva protezione continua e sufficiente (sorveglianza, recinzioni effettive, controllo degli accessi)
- La valutazione della necessità o della scelta libera della vittima nel lasciare l'oggetto richiede accertamenti di fatto: il semplice richiamo alla libertà di scelta non è sufficiente, occorre dimostrare circostanze impellenti o la mancanza delle stesse
- Il decorso della prescrizione va valutato tenendo conto delle sospensioni e dei rinvii processuali (anche quelli previsti da interventi normativi straordinari come il d.l. 18/2020), pertanto la semplice riduzione delle aggravanti non implica automaticamente che la prescrizione sia maturata
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