Cassazione Penale, Ordinanza n. 26511/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente. I fatti contestati riguardavano il possesso di un involucro di cellophane trasparente contenente un ulteriore involucro con un disco spezzato di crack del peso di grammi 21,6 e altre 47 dosi della medesima sostanza per un peso complessivo di grammi 13,2. Con il ricorso e con memoria difensiva si deducevano: vizio di motivazione per manifesta illogicità, apparenza, contraddittorietà, carenza motivazionale e travisamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva; inoltre, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La censura sulla prova mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, sostenendo una pretesa incompatibilità tra la versione riferita da un operante di polizia e la ricostruzione del primo giudice, in relazione al numero degli involucri e alla dinamica del passaggio del 'sacchetto' tra due soggetti, uno dei quali si dava alla fuga e occultava l'involucro dietro un albero. Quanto alla pena, si lamentava che, pur trattandosi di fattispecie ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, fosse stata applicata una sanzione pari a sei volte il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione fosse diretta a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che non fosse stato indicato alcuno specifico travisamento idoneo a incrinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso rilievo decisivo alla diversa descrizione del numero degli involucri, considerandola circostanza non incidente sulla ricostruzione del fatto né sulla responsabilità. In tema di pena, ha richiamato il principio secondo cui una motivazione specifica è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre resta insindacabile la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo, se sorretta dai criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la pena era stata ritenuta adeguata in considerazione del quantitativo di sostanza, delle circostanze di fatto e del precedente penale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condotta di detenzione di crack è stata ricondotta alla disciplina in materia di stupefacenti; la Corte richiama l'inquadramento nel comma 5 ai fini del trattamento sanzionatorio.
La determinazione della pena entro una fascia media o prossima al minimo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sulla base dei criteri legali di commisurazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove né una nuova lettura del compendio probatorio, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti di emergenze processuali decisivi e già valorizzati dal giudice di merito.
- La mera deduzione di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale è inammissibile quando si traduca, in sostanza, in una critica alla valutazione di merito delle prove senza incidere sulla tenuta logica della decisione impugnata.
- Differenze descrittive marginali nella ricostruzione dei fatti, ove non incidano sul nucleo dell'accertamento storico e sulla responsabilità, non integrano un vizio decisivo della motivazione.
- In tema di dosimetria della pena, una motivazione analitica è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è contenuta in misura media o prossima al minimo, la determinazione del giudice di merito resta sindacabile solo nei limiti dell'evidente illogicità.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio non può risolversi nella mera opposizione soggettiva alla quantificazione della pena, quando il giudice abbia richiamato elementi rilevanti quali quantità della sostanza, circostanze concrete e precedenti dell'imputato.
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