Cassazione Penale, Sentenza n. 50236/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello per due motivi principali: (1) vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 317 c.p., sostenendo che la condotta contestata dovesse essere qualificata come concussione tentata e non consumata, poiché la promessa dell'offeso sarebbe intervenuta dopo che questi aveva concordato con la polizia un intervento per cogliere l'autrice in flagranza; (2) omessa e insufficiente motivazione sulle statuizioni civili (artt. 192, comma 1, e 546 c.p.p.), contestando la liquidazione equitativa del danno (10.000 euro) ritenuta priva di prova del danno e della sua entità e sostenendo che la Corte d'appello si sia limitata ad aderire apoditticamente alla sentenza di primo grado senza affrontare le specifiche censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato: ha rigettato il primo motivo (inammissibile) confermando la qualificazione della condotta come concussione consumata, perché la pronuncia di appello ha accertato che la promessa dell'offeso di adempiere alla richiesta estorsiva era avvenuta prima della sua denuncia alla Guardia di Finanza. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla mancata motivazione sulle statuizioni civili: la sentenza di appello è stata annullata limitatamente agli effetti civili (per carenza di motivazione) e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio in ordine al risarcimento del danno e alla liquidazione delle spese. Quanto al resto (parte penale), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna penale rimane confermata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla distinzione tra reato consumato e tentato; la Corte ricorda che il tentativo sussiste quando la promessa è successiva a un piano predisposto con la polizia per cogliere l'autore in flagranza, mentre la promessa anteriore alla richiesta di intervento configura la consumazione.
Norma sostanziale che disciplina il delitto di concussione; la Corte ha confermato la qualificazione della condotta della ricorrente come concussione consumata alla luce delle risultanze probatorie che attestano l'adesione dell'offeso prima della denuncia.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto come parametro formale di motivazione: la Corte di appello doveva affrontare e confutare specificamente le censure sulla determinazione equitativa del danno; l'omissione di tale valutazione invalida la decisione sull'aspetto civile.
Norma che regola l'efficacia delle impugnazioni civili nell'ambito del processo penale; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia fornito adeguata motivazione in relazione ai motivi civili di appello.
Norma richiamata nella decisione della Procura generale e menzionata nella sentenza: invocata come base per l'annullamento parziale della pronuncia impugnata con rinvio limitatamente agli effetti civili.
Massime di principio
- Se la promessa della vittima di adempiere alla richiesta estorsiva (concussiva) avviene prima che la vittima si rivolga alle forze di polizia, la fattispecie può essere qualificata come concussione consumata; la successiva denuncia non è di per sé sufficiente a trasformare la consumazione in tentativo.
- Si configura tentativo di concussione quando la promessa dell'offeso è successiva a una predisposizione concordata con le forze di polizia finalizzata a cogliere l'autore in flagranza: in tale ipotesi la promessa è determinata dallo svolgimento investigativo, non dall'adesione reale all'accordo criminoso.
- In sede di appello, il giudice deve dedicare una motivazione specifica e puntuale alle censure mosse contro la determinazione del danno e alle altre questioni civili: la mera adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza affrontare singolarmente i motivi di impugnazione, determina vizio per carenza di motivazione e può comportare annullamento limitato agli effetti civili.
- La liquidazione equitativa del danno è rimedio sussidiario: è ammessa solo se è accertata l'esistenza del danno e sia oggettivamente impossibile determinarne la entità; il giudice deve spiegare perché ricorre a tale criterio e perché non è possibile quantificare il danno con modalità ordinarie.
- Nei ricorsi in Cassazione, le censure circa la valutazione probatoria di fatto che si limitano a presentare una ricostruzione alternativa sono spesso inammissibili: la Corte di legittimità non è chiamata a sindacare nuovamente il giudizio di fatto salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →