Cassazione Penale, Sentenza n. 8879/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Corigliano era accusato di concorso in truffe online mediante pubblicazione di falsi annunci di locazione turistica e raccolta di acconti, avendo messo a disposizione conti correnti (Fineco e Ing Direct) per l'incasso delle somme. Perizia aveva escluso sua firma sull'apertura del conto Fineco (assoluzione su quei capi), mentre per il conto Ing Direct la prova della partecipazione è stata ritenuta sufficiente (intestazione del conto, ammissione di averlo aperto e di aver ricevuto la carta). Il ricorso contestava la valutazione probatoria (anche rispetto alla variazione dell'utenza telefonica collegata ai conti), l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n.5 c.p. e la rilevanza della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure principali fossero di natura meramente fattuale e quindi non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato la rilevanza degli elementi indicati dalla Corte territoriale (intestazione del conto Arancio/Ing Direct, ricezione della carta) che indicavano la partecipazione dell'imputato; ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nei casi di truffa online quando l'autore trae consapevolmente vantaggio dall'uso della rete e occupa posizione di favore rispetto alla vittima; ha escluso l'esame della questione sulla recidiva perché non dedotta in appello. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile perché Corigliano è stato valutato come concorrente necessario nell'utilizzo dei conti per la truffa.
Delitto di truffa aggravata, con la specifica aggravante n.2-bis relativa all'uso di mezzi informatici o telematici; la Corte ha confermato l'applicazione per le truffe commesse tramite annunci online.
Norma citata fra le norme penali coinvolte nei capi di imputazione; la sentenza considera il concorso e le circostanze che qualificano la responsabilità penale.
Norma che disciplina la responsabilità del concorrente; la Corte ha ritenuto che, essendo il conto sul quale confluiscono i proventi intestato al ricorrente, questi fosse necessariamente al corrente delle modalità delle truffe.
Aggravante della minorata difesa: la Corte ha ritenuto sussistere quando l'autore trae consapevolmente e in concreto vantaggio dall'uso della rete, creando una condizione di maggior favore rispetto alla vittima che non può verificare l'offerta se non in loco.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di condanna alle spese e per la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria alla parte privata la cui domanda è ritenuta infondata o il cui ricorso è inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Cass., Sez.2, n. 28070
08/04/2021, PMT/Poropat, Rv. 281800
Giurisprudenza richiamata per chiarire che l'aggravante della minorata difesa può applicarsi alle truffe online quando l'autore trae consapevole vantaggio dall'utilizzo della rete; la Corte l'ha seguita per qualificare la condotta.
Cass., Sez. VI, n. 10289
Giurisprudenza richiamata sul principio che la Corte di legittimità non può rivedere la valutazione del giudice di merito sui fatti e sulle prove; usata per dichiarare inammissibile il ricorso che chiedeva una rivalutazione fattuale.
Cass., Sez.5, n. 28514
Giurisprudenza richiamata per il principio che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello.
Cass., Sez.2, n. 29707
08/03/2017, Galdi, Rv. 270316
Ulteriore richiamo al principio che questioni non affrontate dal giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: i motivi di ricorso che si limitano a una diversa lettura del compendio probatorio sono generalmente inammissibili.
- In materia di truffa online l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) può applicarsi quando l'autore trae consapevole vantaggio dall'uso della rete, ponendosi in una posizione di favore tale da impedire la verifica da parte della vittima.
- La semplice intestazione a una persona di un conto sul quale confluiscono i proventi della truffa e la prova che la persona ha ricevuto la carta collegata possono essere valutate dal giudice come indici idonei a ritenere la sua partecipazione o consapevolezza.
- Questioni processuali o di diritto non sollevate in appello (per es. contestazione della recidiva) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; occorre rispettare il filtro di devoluzione delle questioni al grado superiore.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma a favore della Cassa delle Ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8871/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8872/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8874/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8875/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8876/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8877/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →