Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. articolato su due censure principali: (1) violazione del divieto del bis in idem per presunta identità di contestazione rispetto a procedimenti precedenti (Appia e Mithos) e per presunta persistenza della consorteria 'ndranghetistica fino al 2019, dedotta anche dalla sentenza del Tribunale di Velletri e dagli atti dell'indagine Itaca; i difensori sostengono che esistono elementi che attestano l'"idem factum" e quindi l'improcedibilità; (2) violazione relativa alla confisca cd. "allargata" (art. 240-bis cod. pen.): si contesta che la Corte d'appello abbia semplicemente rinviato al riesame cautelare senza valutare autonomamente la consulenza e la documentazione che proverebbero la lecita provenienza e l'acquisto del terreno nel 1999/2000, anteriorità che renderebbe ingiustificata la confisca rispetto a fatti contestati a partire dal 2007; si lamenta pure la mancata valutazione del parametro temporale nella verifica della sproporzione patrimoniale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non configurino un errore materiale o di percezione idoneo a fondare il rimedio straordinario, ma piuttosto questioni che richiedono autonoma rivalutazione di fatto e di diritto già compiuta nei giudizi di merito. Sul punto del bis in idem la Corte ha concluso che non sussiste identità della "societas sceleris": la compagine oggi a giudizio è fondata su un "pactum sceleris" diverso e su un mutamento strutturale avvenuto dopo le vicende giudiziarie Appia/Mithos (scissione, emigratio di Novella, commissariamento), per cui non è ravvisabile l'"idem factum". Quanto alla confisca, la Corte ha richiamato l'interpretazione della norma sulla confisca allargata (art. 240-bis) secondo la quale, oltre ai requisiti formali, si applica il criterio della "ragionevole distanza" temporale tra acquisti e reato-spia; la sentenza di merito ha ritenuto giustificata la presunzione di illecito accumulo anche con riferimento ad acquisti anteriori, per la natura progressiva dell'appartenenza mafiosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000.
Norme richiamate
Rimedio straordinario esperibile solo per errori di fatto di natura materiale o percettiva; non è lo strumento per ottenere la riconsiderazione di valutazioni critiche di fatto e di diritto già compiute dai giudici di merito
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso: è il capo contestato al ricorrente (promozione e direzione della locale di 'ndrangheta di Guardavalle) e costituisce il reato-spia rilevante per la discussione sulla confisca allargata
Confisca cd. "allargata": richiede che i beni siano nella disponibilità dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto a reddito/attività; la giurisprudenza impone inoltre il criterio della "ragionevole distanza" temporale tra acquisti e reato-spia nella valutazione della confiscabilità degli acquisti anteriori o successivi
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile soltanto quando sia dimostrabile un errore materiale o percettivo (svista, equivoco) che abbia determinato la decisione; non serve per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare la valutazione giuridica compiuta dai giudici di merito
- Il divieto di bis in idem richiede identità sostanziale dell'"idem factum" e della "societas sceleris"; cambiamenti strutturali dell'organizzazione (scissioni, commissariamenti, mutamento del "pactum sceleris") possono essere decisivi per escludere la coincidenza delle contestazioni tra procedimenti distinti
- Per la confisca allargata (art. 240-bis) la temporalità degli acquisti è rilevante: va valutata la "ragionevole distanza" tra l'acquisto e il reato-spia; la qualificazione della presunzione di illecito accumulo tiene conto che l'appartenenza mafiosa può consolidarsi nel tempo, per cui anche acquisti anteriori possono essere assoggettati a confisca se emergono indici concreti di derivazione illecita
- Nel contestare una confisca è utile focalizzarsi su prove documentali specifiche che attestino la lecita provenienza dei beni nel periodo temporalmente rilevante e sul parametro di proporzionalità riferito al periodo individuato dall'accusa, perché le contestazioni generiche non bastano a superare la presunzione di sproporzione
- La giurisprudenza di legittimità tende a respingere rimedi straordinari che mirino a riesaminare logiche valutazioni probatorie già motivate; le censure devono essere circoscritte e dimostrare in modo preciso la natura materiale dell'errore denunciato
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