Cassazione Civile, Ordinanza n. 31898/2025 del 07/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasceva dallo scioglimento della comunione ereditaria di un patrimonio caduto in successione tra il coniuge superstite e i due figli. In primo grado il tribunale aveva disposto la divisione dei beni e aveva respinto le domande di uno dei coeredi volte a ottenere un rendiconto o comunque una compensazione per l'asserito godimento esclusivo di alcuni immobili e per la gestione esclusiva di titoli, depositi e disponibilità liquide dell'asse. La corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando che non era stata fornita prova sufficiente dell'occupazione esclusiva degli immobili e del danno derivante dalla gestione dei beni mobili e finanziari; aveva inoltre ritenuto inutilizzabile, come prova sostitutiva, la consulenza tecnica d'ufficio, considerata strumento di ausilio e non mezzo istruttorio, e aveva ritenuto non esaminabile un motivo incidentale perché non riproposto alle conclusioni. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: i primi due deducendo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare e dei conti/titoli da parte degli altri coeredi, valorizzando la documentazione e le conclusioni della CTU; il terzo deducendo violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione delle spese in presenza di asserita soccombenza reciproca, assumendo che l'appello incidentale della controparte non fosse stato davvero abbandonato ma solo omesso per svista nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che, essendosi trattato di appello introdotto nel 2014 e avendo la corte territoriale confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, operava la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che impedisce di denunciare in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che la censura sulla regolazione delle spese era inammissibile perché fondata sulla pretesa erronea valutazione dell'appello incidentale della controparte, ma a dolersi di tale valutazione avrebbe potuto essere solo l'appellante incidentale; inoltre, la dedotta soccombenza reciproca era meramente ipotetica, poiché il motivo incidentale era stato ritenuto rinunciato e non esaminato nel merito, e comunque la compensazione delle spese attiene a una valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione in tali termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il vizio non è deducibile quando opera la preclusione processuale derivante dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., nei casi di cd. doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di appello introdotto nel 2014 e di conferma in appello della decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura sulla compensazione delle spese non è scrutinabile quando presuppone una rivalutazione discrezionale della soccombenza reciproca e si fonda su una decisione non impugnata dalla parte legittimata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per effetto della preclusione della doppia conforme.
- La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio: può coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti, ma non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi allegati dalla parte.
- Chi censura in cassazione la regolazione delle spese fondata sulla soccombenza reciproca deve confrontarsi con la specifica decisione adottata dal giudice di merito e non può dedurre una diversa valutazione ipotetica di un motivo non esaminato o rinunciato dalla controparte.
- La compensazione delle spese resta espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa valutazione del caso concreto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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