Cassazione Penale, Sentenza n. 1777/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) nullità/irregolarità della rinuncia alla prescrizione (sostenuta come effettuata da un sostituto processuale privo di procura speciale e non sottoscritta dall'imputato); 2) richiamo al verbale d'udienza integrale (art. 139 c.p.p.) che attesterebbe l'irregolarità della rinuncia; 3) tardività dell'eccezione di nullità della rinuncia, dedotta solo con memoria in appello e non nell'atto di appello; 4) vizio probatorio per aver fondato la condanna soprattutto su dichiarazioni predibattimentali dei coimputati non sottoposti a contraddittorio e possibile violazione di diritti di difesa e standard CEDU; 5) vizi di motivazione e travisamento della prova indicati nella memoria del 30.11.2011, tra cui la presunta sottoscrizione del verbale da parte della legale rappresentante D'Amore Angelina, l'esistenza di documentazione a corredo del verbale e l'errata ricostruzione cronologica e disparità di trattamento rispetto a un superiore (Giangrande). Gli addebiti di merito erano falsità ideologica in atto pubblico (capo 26), concorso in truffa aggravata in danno dello Stato (capo 27) e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo 99, per la dazione di 10 milioni di lire).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso ritenendolo infondato. Ha però rilevato che la rinuncia alla prescrizione resa il 10/01/2008 tramite sostituto processuale privo di procura speciale e non sottoscritta dall'imputato era formalmente invalida; tale vizio però è stato dichiarato non più rilevabile per decadenza perché non eccepito tempestivamente in grado di appello. Quanto al ricorso contro l'utilizzo delle dichiarazioni dei coimputati, la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni non siano state l'unico elemento a fondamento della condanna, essendo corroborate da riscontri documentali, verbali di sopralluogo e altre risultanze. Le altre doglianze sul travisamento della prova e sulla valutazione del materiale probatorio sono state giudicate inammissibili o manifestamente infondate, anche perché la Cassazione non può sindacare la valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata e la condanna di merito sono state quindi confermate nei loro effetti.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo che richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica e non ammette equipollenti; una rinuncia effettuata da terzi senza procura speciale e non sottoscritta dall'imputato è invalida.
Non rientra tra gli atti che il difensore può compiere a norma dell'art. 99 c.p.p. la rinuncia alla prescrizione, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato.
Il verbale d'udienza integrale prevale ove compiutamente intellegibile, ma la Corte ha valutato che il richiamo al verbale non modifica il rilievo che la rinuncia era formalmente invalida se resa da soggetto senza procura.
Richiamata in relazione ai profili di nullità e deducibilità delle eccezioni procedurali; comunque la Corte ha ritenuto che l'eccezione non sia stata tempestivamente dedotta.
Norme richiamate in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi e ai limiti del loro impiego in giudizio; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni predibattimentali fossero corroborate e non costituivano l'unico elemento decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamata nel contesto delle garanzie processuali e del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti di difesa alla luce delle risultanze complessive.
art. 6 CEDU
Richiamato dagli appellanti in riferimento al diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha valutato che l'uso delle dichiarazioni dei coimputati non abbia violato tali principi, essendo presenti riscontri probatori.
Norma sostanziale applicata per il reato di corruzione attribuito al ricorrente per aver ricevuto una somma di denaro in cambio di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Massime di principio
- La rinuncia alla prescrizione è un atto personalissimo che deve essere espresso in modo formale e specifico dall'imputato; una dichiarazione resa da un sostituto o difensore privo di procura speciale e non sottoscritta dall'imputato è formalmente invalida.
- L'invalidità formale della rinuncia alla prescrizione deve essere eccepita tempestivamente; l'omessa deduzione nell'atto di impugnazione rende l'eccezione soggetta a decadenza e non rilevabile in via subordinata e tardiva.
- Le dichiarazioni predibattimentali di terzi non sottoposti a contraddittorio non possono costituire, in astratto, unica e sufficiente base per la condanna se prive di riscontri; tuttavia, se tali dichiarazioni sono corroborate da riscontri documentali e materiali, possono concorrere validamente alla formazione della prova.
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione del merito dei fatti quando le censure tendono a una diversa valutazione delle risultanze probatorie: i vizio di motivazione devono essere specifici e dimostrabili secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p.; non è consentito un mero rinnovato apprezzamento del materiale probatorio.
- Le questioni procedurali e di forma riguardanti atti personalissimi (come la rinuncia alla prescrizione) richiedono attenzione immediata in sede di impugnazione; chi intende impugnare una sentenza per tali vizi deve inserirle tempestivamente nei mezzi di impugnazione per non perdere la possibilità di farle valere.
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