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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32622/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Due fratelli avevano convenuto in giudizio la sorella per ottenere, in via principale, l’accertamento della nullità di un testamento olografo/redatto dal padre nel 2003. La censura era fondata sull’assunto che il testatore avesse disposto anche di beni non integralmente suoi, perché in origine appartenuti per metà alla moglie defunta e, per successione di quest’ultima, solo in parte al marito e in parte ai figli. In conseguenza chiedevano la divisione dei beni ereditari in tre quote uguali; in subordine, se il testamento fosse stato ritenuto valido, domandavano l’accertamento della lesione delle quote di legittima. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto le domande, ritenendo sostanzialmente che il testatore avesse effettivamente inteso disporre della propria quota e che la pretesa lesione di legittima non fosse provata. In cassazione gli originari attori avevano proposto cinque motivi di ricorso, ma prima della decisione avevano depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell’accettazione della controparte, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese se le parti non formulano specifiche richieste al riguardo.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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