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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46192/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che, riformando il proscioglimento pronunciato in abbreviato dal Tribunale, li aveva condannati per il reato di insolvenza fraudolenta a seguito di forniture non pagate. In Cassazione deducevano, con unico atto e sotto più profili: nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione (per notifica presso gli avvocati anziché al domicilio), illegittimità dell'appello del Pubblico Ministero rispetto al giudizio abbreviato, tardività della querela della parte offesa, omissione di disporre la rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello e apparente illogicità della motivazione con mancata indicazione degli elementi probatori a fondamento della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto: (i) infondato il motivo relativo alle nullità di notifica perché le nullità di regime intermedio sono sanate dalla scelta del rito abbreviato (effetto dell'art. 183 c.p.p.); (ii) infondato il motivo sulla legittimazione del Pubblico Ministero a proporre appello, essendo stata dichiarata incostituzionale la norma che lo escludeva (Corte costituzionale, sent. n. 320/2007) e quindi il PM poteva impugnare; (iii) inammissibile per genericità il motivo sulla presunta tardività della querela, perché mancavano indicazioni sui termini e sugli elementi; (iv) infondato il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria, poiché gli imputati avevano optato per il giudizio abbreviato "allo stato degli atti" e non possono pretenderne l'integrazione in appello se non nei casi eccezionali di assoluta necessità; (v) infondato il motivo sulla motivazione, poiché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione coerente circa la condotta fraudolenta (pagamenti iniziali per acquisire fiducia, poi assegni senza copertura e chiusura dell'esercizio). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; i ricorrenti condannati a rifondere le spese e a versare alla cassa delle ammende euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti come presupposto di ammissibilità dei motivi in Cassazione; la Corte ricorda i limiti dei vizî deducibili in cassazione e che molte censure espongono a inammissibilità se consistono in una diversa valutazione delle prove.

  • art. 641, cod. pen.

    Norma di reato richiamata nella veste di riferimento sostanziale (reato contestato: insolvenza fraudolenta); nella decisione è usata come quadro normativo del fatto per cui gli imputati sono stati condannati.

  • art. 183, cod. proc. pen.

    La scelta del rito abbreviato produce effetto sanante sulle nullità di regime intermedio (es. omissione della notifica dell'avviso di conclusione indagini o notifiche eseguite presso il difensore), impedendo ai ricorrenti di far valere tali nullità in sede di impugnazione.

  • art. 443, cod. proc. pen.

    Regola il giudizio abbreviato; la sentenza costituzionale n. 320/2007 ha ricostituito la legittimazione del Pubblico Ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento emesse in questo rito, cancellando la pretesa esclusione introdotta dalla legge del 2006.

  • sent. Corte costituzionale n. 320/2007

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione che impediva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento in abbreviato; da ciò deriva la legittimazione del PM a proporre appello nel caso concreto.

  • art. 603 e art. 604, cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i poteri del giudice d'appello, inclusa la possibilità di rinnovare l'istruzione dibattimentale; la Corte precisa che, nel giudizio abbreviato "allo stato degli atti", il diritto alla rinnovazione è fortemente limitato e la rinnovazione può avvenire solo per assoluta necessità.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello un potere officioso di acquisizione di mezzi di prova; tuttavia, se l'imputato ha optato per l'abbreviato "allo stato degli atti" non può sollecitare in Cassazione la mancata esercitazione di tale potere se non dimostrando esigenze probatorie oggettive.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e all'ammenda.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti; la Corte ha usato questa norma per dichiarare inammissibili i ricorsi dei tre imputati.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato "allo stato degli atti" sana molte nullità di regime intermedio (notifiche irriguardose) e limita la possibilità di impugnare tali nullità in seguito.
  • Il Pubblico Ministero è legittimato ad appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio abbreviato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 320/2007; pertanto l'appello del PM non è in generale precluso.
  • Le censure riguardanti la tardività della querela devono indicare con precisione il "momento consumativo" del reato e la data di esercizio della querela; la genericità su questi punti comporta inammissibilità.
  • In sede di appello dopo giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria è possibile solo in casi eccezionali di assoluta necessità e, se l'imputato ha optato per l'abbreviato "allo stato degli atti", non può pretendere integrazioni probatorie salvo nuove prove di rilevante importanza.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio: sono sindacabili solo i vizi della motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; le richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

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